Sindacato sul punteggio tecnico limitato a errori di fatto e irragionevolezza (TAR Emilia-Romagna n. 199 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante. I punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice non sono sindacabili nel merito, salvo che risultino inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Il sindacato del giudice amministrativo è di tipo estrinseco e non sostituisce il giudizio tecnico demandato alla commissione. Le doglianze che assumono la migliore qualità dell’offerta del ricorrente non integrano di per sé i vizi deducibili. Ne consegue l’infondatezza delle censure che sollecitino una rivalutazione nel merito delle scelte tecniche.

Il Fatto

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza bandiva una procedura aperta telematica di appalto integrato per i lavori di nuovo collegamento stradale nel Comune di Fidenza, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023. Alla componente tecnica erano assegnati fino a 80 punti e alla componente economica fino a 20. L’art. 24 del disciplinare subordinava l’ammissione alla valutazione dell’offerta economica al raggiungimento di punti 56 su 80. Partecipavano quattro operatori. Il RTI controinteressato si collocava primo con 92,30 punti, la ricorrente seconda con 86,41. Con determinazione dirigenziale n. 935 del 30 dicembre 2025 la gara veniva aggiudicata al RTI primo classificato.

La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, i verbali di gara e gli atti presupposti, chiedendo in subordine l’annullamento dell’intera procedura e, in via gradata, la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro. L’istanza cautelare era accolta con sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il Comune e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità dei motivi concernenti le valutazioni tecniche e il mancato superamento della prova di resistenza, e nel merito chiedevano il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni pregiudiziali per l’infondatezza nel merito del gravame. Il criterio centrale è quello della discrezionalità tecnica: la valutazione delle offerte tecniche non è sindacabile se non in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 10195 del 2024.

Quanto alle migliorie sul profilo funzionale, la realizzazione del tratto ciclopedonale non necessita di nuove autorizzazioni: la rotatoria tra via Vespucci e via Trieste è opera di urbanizzazione già prevista nella scheda di comparto del PSC, con convenzione sottoscritta, permesso di costruire rilasciato e fideiussione prestata. L’area, di proprietà RFI, sarà oggetto di accordo di cessione, essendo già stata dichiarata la pubblica utilità. L’asse viario ricade interamente nel centro abitato, con conseguente riconduzione alla viabilità comunale ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Codice della Strada. Sulla traslazione della rotatoria, nessun giudizio dei commissari l’ha considerata, con irrilevanza delle relative censure.

Sul criterio dell’inserimento ambientale, la realizzazione del muro e delle barriere fonoassorbenti è prevista in area non soggetta a vincolo, esterna al perimetro del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, con conseguente non cogenza del parere soprintendentizio. La proposta di alternanza tra siepi e filare alberato non contrasta con la relazione paesaggistica e non ostacola la visibilità stradale. L’impiego di alberature di maggiore altezza attiene ad aspetto rimodulabile in fase esecutiva e non incide sulle distanze, essendo inconferente l’art. 26 d.P.R. n. 495/1992, dettato per le fasce di rispetto fuori dai centri abitati.

Sugli ulteriori criteri, le valutazioni risultano plausibili: la tecnologia a tiepido rende il cantiere più flessibile; la contestazione sui diversi passaggi equivalenti non chiarisce l’omogeneità del metodo empirico-statistico utilizzato. Il diverso punteggio sulle proposte giudicate “buona” e “ottima” può costituire mero errore materiale, non incidente sulla validità del giudizio. Non illogico il punteggio elevato sulla regimentazione idraulica. Per i criteri su struttura tecnico-operativa, fasi di costruzione e gestione BIM il RTI non ha conseguito il punteggio massimo.

Infine, il tempo impiegato per l’esame delle offerte non è parametro di correttezza delle operazioni di vaglio. Il termine ridotto di venti giorni è legittimato dalla deroga dell’art. 71, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, per ragioni di urgenza specificamente motivate nel provvedimento di indizione, connesse al cronoprogramma di spesa dei fondi FSC. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *