Esecuzione del giudicato e Carta docente con termine dalla notifica PEC (TAR Emilia-Romagna n. 476 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, idoneo allo scopo. Accertata la mancata esecuzione del giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere agli adempimenti imposti entro un termine, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non danno luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 529/2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire al docente, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.500,00.

Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria. Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato; l’Ufficio Scolastico Regionale non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorrente ha documentato l’omesso adempimento e che l’Amministrazione resistente non lo ha contestato. Da qui la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale previsto dagli art. 112 e segg. cod. proc. amm.

Il Tribunale verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 19 novembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Il termine risulta quindi scaduto.

Sul punto la decisione richiama un orientamento conforme, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.

In accoglimento della domanda, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.

Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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