Scorrimento di graduatoria e motivazione della scelta tra concorsi diversi (TAR Umbria n. 222 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione di coprire un posto di dirigente mediante lo scorrimento di una graduatoria, tra più graduatorie astrattamente utilizzabili ma relative a concorsi non identici al posto da coprire, costituisce espressione di una valutazione riservata riconducibile a un atto di macro-organizzazione, come il PIAO, e non a un’attività vincolata di gestione del rapporto di lavoro. Ne deriva la giurisdizione del giudice amministrativo, cui corrisponde la posizione di interesse legittimo dei candidati idonei, mentre il diritto soggettivo all’assunzione è configurabile solo a valle della scelta, nel corretto scorrimento della graduatoria prescelta. Una siffatta decisione deve essere adeguatamente motivata, tanto più quando l’amministrazione abbia in precedenza valutato l’attinenza di una diversa graduatoria al medesimo posto. Il difetto di motivazione e la scelta di una graduatoria meno pertinente al profilo da reclutare rendono illegittimo l’aggiornamento del Piano e l’atto applicativo.
Il Fatto
La Regione Umbria ha bandito, in pari data, due concorsi per la copertura di posti di dirigente per il territorio: il primo per il profilo patrimonio e lavori pubblici, il secondo per il profilo urbanistica e ambiente. Il ricorrente ha partecipato a entrambe le procedure, collocandosi in posizione utile in ambedue le graduatorie.
Con l’aggiornamento del PIAO 2025-2027, approvato con delibera della Giunta regionale, l’amministrazione ha previsto la copertura di un posto di dirigente destinato al Servizio competente per l’edilizia sanitaria e il patrimonio delle Aziende sanitarie, attingendo alla graduatoria del concorso urbanistica e ambiente. La scelta è stata attuata con una determinazione dirigenziale. Il ricorrente ha impugnato la delibera e l’atto applicativo, sostenendo la maggiore attinenza della graduatoria patrimonio e lavori pubblici al posto da coprire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La Regione sosteneva che, una volta deliberato lo scorrimento, la contestazione sull’individuazione della graduatoria riguardasse atti di gestione del rapporto, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale richiama il criterio del petitum sostanziale e la distinzione tra atti di macro-organizzazione e atti di organizzazione esecutiva, riconducendo la controversia alla propria giurisdizione.
La regola invocata dalla Regione presuppone graduatorie del tutto equivalenti, esito di selezioni per professionalità identiche. Nel caso concreto nessuna delle due si riferisce a un posto identico a quello da coprire, né a una selezione indetta per le esigenze della Direzione regionale competente. Manca quindi un vincolo normativo che radichi in capo al candidato una posizione di diritto soggettivo all’assunzione: l’individuazione della graduatoria presuppone una valutazione rimessa all’amministrazione, compiuta nel contesto del PIAO.
Respinta anche l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del Piano, il Collegio ne rileva la valenza lesiva nel momento della sua esecuzione mediante la determinazione dirigenziale. Sul punto della sopravvenuto PIAO 2026-2028, il Tribunale esclude la cessazione della materia del contendere: il nuovo Piano ha natura meramente programmatica e non offre certezza sull’assunzione, né nell’an, né nel quando. La determinazione impugnata resta efficace, quale atto di utilizzo della graduatoria.
Nel merito, la scelta tra le due graduatorie avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata. Le ragioni del ricorso alla graduatoria urbanistica e ambiente non emergono dall’aggiornamento del PIAO. Il riferimento alla prossima scadenza della stessa graduatoria vale solo a illustrare i presupposti del suo utilizzo, non a giustificare la preferenza rispetto all’altra, ancora efficace.
L’opzione prescelta contrasta inoltre con le precedenti valutazioni della stessa Regione, che nel PIAO 2024-2026 aveva ravvisato la coerenza del profilo patrimonio e lavori pubblici rispetto alle esigenze del Servizio. Un mutamento di avviso richiedeva l’esplicitazione delle ragioni. Sotto il profilo sostanziale, requisiti di accesso e programmi d’esame dei due concorsi confermano la maggiore attinenza del profilo patrimoniale alle funzioni del Servizio, incentrate sul patrimonio immobiliare sanitario e sulla gestione degli investimenti. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determinazione dirigenziale e, nei limiti dell’interesse del ricorrente, dell’aggiornamento del PIAO.
Nota della Redazione
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