Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 475 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato del giudice ordinario e la scadenza del termine di centoventi giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto contenuto nella sentenza da eseguire: l’istanza di interessi legali o rivalutazione non previsti dal titolo esecutivo va rigettata, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., peraltro esperibile solo per i crediti maturati dopo il passaggio in giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice ordinario le aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

Secondo la ricorrente la decisione era rimasta ineseguita malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria. Ha quindi chiesto la nomina di un Commissario ad acta e il riconoscimento degli interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., emergendo dagli atti e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario.

Risulta inoltre scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 31 ottobre 2024.

Il giudice ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuandolo in un dirigente della struttura ministeriale competente, senza riconoscimento di compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice.

Quanto agli interessi legali o rivalutazione, il Collegio osserva che la sentenza da eseguire nulla dispone in merito. Il giudice dell’ottemperanza, come affermato dalla giurisprudenza citata, non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario, né risulta proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., riferita alle sole somme maturate dopo il passaggio in giudicato. L’istanza è quindi rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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