Esecuzione del giudicato formatosi su decreto ingiuntivo non opposto (TAR Sicilia n. 2455 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione. Accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’ente debitore, sussiste l’obbligo giuridico di pagare le somme portate dal titolo, gli interessi e le spese della procedura monitoria. Le ulteriori somme richieste per spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica del titolo, atti accessori, registrazione, copia e diffida — e non anche quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania ha emesso, su ricorso di una società nei confronti di un Comune, il decreto ingiuntivo n. 451/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale l’ente è stato condannato al pagamento di una somma di denaro, degli interessi e delle spese della procedura di ingiunzione. Il decreto è stato notificato al Comune a mezzo PEC; successivamente è stata dichiarata la definitiva esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato il titolo con attestazione di conformità.
Stante il perdurante inadempimento dell’ente, la società ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato al Comune il compimento degli atti necessari, con fissazione di un termine perentorio per il pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Richiama sul punto una giurisprudenza amministrativa consolidata, citando pronunce del TAR Sicilia, Palermo, n. 1716 del 2026, del TAR Basilicata n. 71 del 2026 e del TAR Lazio, Latina, n. 153 del 2026. Nel caso concreto la parte ricorrente ha depositato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il decreto di esecutorietà, così integrando il presupposto dell’azione.
Il Tribunale verifica poi il rispetto dei termini processuali: l’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione, e l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. per il deposito del ricorso. Accerta altresì che è stata documentata la notificazione del titolo all’ente intimato, in adempimento del disposto dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio rileva che, visto il rituale esercizio dell’azione e l’affermato perdurante inadempimento, sussiste in capo all’ente debitore l’obbligo di pagare la somma ingiunta, gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria. Quanto alle ulteriori somme richieste, osserva che per costante giurisprudenza sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza: pubblicazione, esame e notifica del titolo, atti accessori quali registrazione, copia e notifica, nonché spese e diritti relativi all’atto di diffida, perché trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono invece dovute le spese non funzionali, quali quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore (viene richiamato il TAR Campania, Napoli, n. 1308 del 2026).
Nei suddetti limiti le ulteriori spese, ove effettivamente sostenute e documentate, devono essere rifuse dall’ente debitore. Il Tribunale ordina pertanto al Comune di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta, con riserva di liquidarne il compenso a carico dell’ente inottemperante. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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