Crediti verso l’OSL e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2454 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di ammissione al passivo della massa della gestione straordinaria di liquidazione del dissesto, l’organo straordinario non esercita discrezionalità amministrativa, ma compie accertamenti e, al più, valutazioni tecniche. Ne deriva che le controversie sul diniego, totale o parziale, di insinuazione di un credito vertono sull’esistenza e sull’ammontare di un diritto soggettivo patrimoniale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla veste formale di impugnazione del provvedimento: è irrilevante che il ricorrente qualifichi l’azione come annullamento di una deliberazione dell’OSL se la pretesa dedotta concerne il quantum del credito. Esclusa ogni ipotesi di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, con applicazione dell’art. 11 cod. proc. amm. ai fini dell’eventuale riproposizione.

Il Fatto

Gli eredi di un professionista, creditore di un Comune per prestazioni professionali, chiedevano l’ammissione al passivo della procedura di liquidazione del dissesto per un importo complessivo di € 30.562,46 con privilegio. La Commissione straordinaria di liquidazione dapprima comunicava una prima riduzione, poi ammetteva solo parte della somma richiesta. Dopo una nuova procedura di dissesto, gli eredi presentavano nuova istanza per l’intero credito, oltre interessi. La Commissione, con nota, prospettava l’ammissione di un importo inferiore, al netto della cassa previdenza, di un anticipo già corrisposto e degli interessi maturati dopo la dichiarazione del dissesto.

Con deliberazione successiva, l’ammissione veniva negata per l’intero importo richiesto, riconoscendo solo la somma ridotta. Gli eredi impugnavano quella deliberazione davanti al giudice amministrativo, nella parte in cui non erano stati riconosciuti gli interessi di mora, insistendo per la liquidazione del credito in misura superiore. Si costituivano il Ministero dell’Interno e il Comune, eccependo entrambi il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti e la ritiene fondata. Il ricorso, pur formalmente introdotto come azione di annullamento di una deliberazione dell’OSL, è in realtà finalizzato all’accertamento della sussistenza del maggior credito a fronte del parziale diniego opposto dall’organo di liquidazione. La controversia verte dunque su una posizione di diritto di credito, rispetto alla quale l’amministrazione non dispone di poteri di natura discrezionale, ma solo di poteri vincolati di accertamento.

Il Collegio richiama il criterio consolidato secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda, a prescindere dal vaglio della sua fondatezza. Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da identificare non solo in funzione della pronuncia richiesta, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio, individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico. Nella specie i ricorrenti hanno proposto il ricorso a tutela del proprio diritto di credito, formulando censure direttamente concernenti il quantum vantato.

Il Tribunale afferma che spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla lesione di diritti di credito nell’ambito della procedura di accertamento e liquidazione dei debiti ex artt. 252 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, nel procedere all’insinuazione dei debiti nella massa passiva l’organo straordinario di liquidazione non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie accertamenti o valutazioni di ordine tecnico, a fronte dei quali permangono posizioni di pieno diritto. A sostegno richiama, tra le altre, C.G.A. 13 febbraio 2026, n. 84 e TAR Sicilia – Catania, sez. II, 17 marzo 2026, n. 843.

Il contenzioso sulle determinazioni che negano, in tutto o in parte, l’ammissione al passivo non può quindi che vertere sull’esistenza e sull’ammontare dei relativi diritti soggettivi. Non opera, nel caso concreto, alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: i ricorrenti non fanno valere un interesse legittimo, ma agiscono a tutela del diritto di credito, di natura ereditaria, per prestazioni rese in favore del Comune. Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione e afferma quella del giudice ordinario, con applicazione dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. per l’eventuale riproposizione. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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