Obbligo di esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1115 del 18.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice e sia decorso il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici. L’accertamento del passaggio in giudicato e della notificazione del titolo fonda l’obbligo dell’ente di adottare ogni atto utile alla corresponsione delle somme dovute, entro il termine fissato dal giudice. La penalità di mora, pur astrattamente prevista, non è dovuta quando il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato la renda manifestamente iniqua. Per il caso di perdurante inadempienza si nomina commissario ad acta, con spese dell’eventuale esecuzione commissariale a carico dell’ente.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2177 del 28 ottobre 2024, che aveva condannato il Comune intimato a pagare le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Il Collegio, rilevato il mancato deposito della prova della notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha disposto un rinvio; con successiva ordinanza collegiale n. 579 del 27 febbraio 2026 ha assegnato un termine perentorio per integrare la documentazione. La parte ha depositato il file .eml della ricevuta di consegna della notifica del titolo, effettuata in data 8 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza e l’individuazione del termine di decorrenza dell’obbligo dell’ente. Il Tribunale accerta che la sentenza è stata notificata al Comune in data 8 maggio 2025 ed è passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso il Tribunale di Siracusa.

Dal perfezionamento della notifica è decorso il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Ne deriva la dichiarazione dell’obbligo dell’Ente intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio la ritiene non dovuta: in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, essa risulta manifestamente iniqua. La domanda è pertanto respinta.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lentini, con facoltà di delega a un funzionario in possesso della necessaria professionalità. L’organo straordinario dovrà insediarsi, previa formale richiesta della parte ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvedere entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Il commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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