Assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare: il TAR accoglie la cautela con remand (TAR Calabria n. 366 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare deve essere sostenuto da esigenze di servizio concrete e specificamente motivate. Ove l’amministrazione registri una situazione di sovraorganico nel ruolo di appartenenza del richiedente, la mera rappresentazione generica delle esigenze organizzative non soddisfa l’onere motivazionale gravante sull’atto negativo. In tale evenienza sussiste il periculum in mora con riguardo all’esercizio della potestà genitoriale, che giustifica l’accoglimento della domanda cautelare in forma di remand, con sospensione del provvedimento e obbligo di riesame dell’istanza alla luce dei rilievi indicati dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Ministero dell’Interno, impugnava il provvedimento con cui l’amministrazione aveva negato l’istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare. A fondamento del ricorso, il richiedente deduceva che la Questura competente registrava una condizione di sovraorganico nel proprio ruolo, circostanza che rendeva non plausibile il diniego opposto per esigenze di servizio. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere alla domanda, contestando i presupposti dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sul rilievo che la Questura di Vibo Valentia registrasse un sovraorganico di otto unità nel ruolo del ricorrente. Rispetto a tale dato, le esigenze di servizio addotte dall’amministrazione a sostegno del diniego risultavano rappresentate in termini generici, senza alcuna specificazione concreta che giustificasse il sacrificio dell’interesse familiare del richiedente.

Il Collegio ha quindi valorizzato il periculum in mora, ravvisandolo con riferimento all’esercizio della potestà genitoriale: l’assegnazione temporanea finalizzata al ricongiungimento familiare incide su un interesse di rango prioritario, la cui lesione durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito non sarebbe suscettibile di adeguata riparazione.

Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha optato per una tecnica decisoria di tipo remand, accogliendo la domanda cautelare e disponendo la sospensione del provvedimento impugnato, con contestuale ordine all’amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente alla luce dei motivi di ricorso e dei rilievi indicati in motivazione. La trattazione nel merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 25 novembre 2026.

La pronuncia conferma l’orientamento per cui il diniego di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare richiede una motivazione rafforzata, che dia conto delle reali esigenze organizzative in modo specifico, specialmente quando la dotazione organica del ruolo di appartenenza risulti in esubero. L’esito cautelare intende contemperare le ragioni del buon andamento dell’amministrazione con la tutela dei diritti fondamentali della persona legati alla unità familiare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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