Concessioni demaniali marittime: illegittima l’attribuzione del punteggio per “impresa giovanile” senza prevalenza under 35 (TAR Lazio n. 13892 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, la clausola della lex specialis che attribuisce un punteggio premiale per la qualifica di “impresa a prevalente carattere giovanile” richiede che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, la partecipazione al controllo e alla proprietà sia detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni. L’eventuale modifica successiva dell’assetto proprietario non rileva. Inoltre, l’attribuzione del punteggio per la parità di genere richiede che la certificazione, pur formalmente esistente, sia stata conseguita nel rispetto dei parametri sostanziali della Prassi UNI/PdR 125:2022, il che presuppone, ontologicamente, la presenza di una componente femminile in azienda e di un organo amministrativo con esponenti del sesso meno rappresentato.
Il Fatto
Una società, già concessionaria uscente di uno stabilimento balneare sul litorale di Roma Capitale, impugnava l’avviso pubblico e gli atti della procedura per l’affidamento di trentuno concessioni demaniali marittime, nonché la successiva graduatoria e l’aggiudicazione. Con motivi aggiunti, la ricorrente censurava l’attribuzione alla controinteressata del punteggio per “impresa a prevalente carattere giovanile”, in quanto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte la compagine societaria risultava partecipata al 50% da un soggetto ultratrentacinquenne, nonché del punteggio per la parità di genere, contestando la legittimità sostanziale della certificazione prodotta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondate le censure relative alla valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata, accogliendo la domanda di annullamento dell’aggiudicazione. La clausola dell’avviso definiva imprese giovanili quelle in cui la partecipazione al controllo e alla proprietà è detenuta in prevalenza da persone under 35. Alla data di scadenza per la presentazione delle domande, l’assetto proprietario della società aggiudicataria vedeva due soci al 50% ciascuno, di cui uno ultratrentacinquenne: ne conseguiva l’insussistenza del requisito, irrilevante essendo la successiva modifica delle quote né la circostanza che il socio più giovane potesse vantare un controllo sostanziale.
Quanto alla parità di genere, la certificazione non è un mero titolo cartolare: essa presuppone il rispetto di parametri minimi che implicano, ontologicamente, la presenza di lavoratrici donne e di esponenti del sesso meno rappresentato nell’organo amministrativo. Nell’azienda aggiudicataria, priva di dipendenti di sesso femminile nel periodo rilevante e con amministratore unico di sesso maschile, risultava impossibile conseguire lo score minimo del 60% previsto dalla Prassi UNI/PdR 125:2022, con conseguente illegittimità del punteggio attribuito.
Il Collegio ha invece respinto la pretesa di esclusione dell’aggiudicataria per anomalia dell’offerta economica, richiamando la natura di contratto attivo della concessione di beni e la sindacabilità solo per manifesta irragionevolezza della mancata verifica di congruità. Ha altresì respinto il ricorso incidentale, non essendo maturato l’anno di esperienza necessario per ottenere il punteggio aggiuntivo preteso.
Conseguentemente, rideterminato il punteggio dell’offerta tecnica con la decurtazione di complessivi dodici punti, ha annullato la graduatoria e l’aggiudicazione, nonché l’ingiunzione di sgombero, nella parte in cui presupponeva la disponibilità dell’area da parte dell’aggiudicataria.
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Nota della Redazione
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