Giudicato e sede di lavoro: l’Amministrazione agisce solo in caso di inerzia (TAR Emilia-Romagna n. 744 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincitore di concorso, cui sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato il diritto di scegliere la sede quale terzo in graduatoria, non può pretendere l’assegnazione di cattedre rese disponibili nell’ambito di procedure di mobilità alle quali non ha partecipato e rispetto alle quali è privo di legittimazione e interesse. L’Amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato, dopo aver inutilmente interpellato l’interessato, può legittimamente assegnargli la sede corrispondente all’ordine di preferenze originariamente espresso in domanda, senza che ciò integri violazione dell’effetto conformativo della sentenza. La richiesta di informazioni generiche sulle caratteristiche organizzative delle cattedre non integra una domanda di accesso ex art. 22 legge n. 241/1990, essendo precluso l’accesso volto a ottenere attività di elaborazione dati e difettando l’interesse sotteso alla richiesta.
Il Fatto
Un docente, vincitore del concorso ordinario per la classe di concorso AJ56 (pianoforte nella scuola secondaria di primo grado), era stato inizialmente collocato in ottava posizione in graduatoria e, conseguentemente, assegnato all’ultima sede disponibile. A seguito di rettifica in autotutela della graduatoria, con attribuzione del punteggio di 50 punti per titoli e collocazione in terza posizione, il Tribunale, con sentenza n. 411/2025, aveva accolto la domanda volta al riconoscimento del diritto di scegliere la sede quale terzo in graduatoria, annullando il provvedimento di riscontro negativo alla diffida. In esecuzione di tale statuizione, l’Ufficio scolastico regionale aveva dapprima assegnato all’interessato una sede di Vergato, provvedimento sospeso in sede cautelare in quanto l’Amministrazione non aveva consentito al ricorrente di esercitare la scelta; successivamente, interpellato il docente senza ottenere una preferenza, gli aveva assegnato la sede di Loiano-Monghidoro, corrispondente alla prima delle preferenze originariamente espresse. Il ricorrente impugnava tale provvedimento, chiedendo l’assegnazione di una cattedra resasi disponibile a seguito delle operazioni di mobilità, nonché il risarcimento del danno e l’accesso a informazioni sulle sedi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato in via pregiudiziale le eccezioni di rito, ritenendo il ricorso ammissibile sotto il profilo della cumulatività delle domande, atteso che gli atti impugnati risultavano connessi nella prospettazione di parte ricorrente, convergendo in un’unica azione amministrativa. Ha invece accolto l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse con riferimento alle domande avverso gli atti della procedura di mobilità e di definizione delle piante organiche, rilevando che il ricorrente non aveva partecipato a tale procedura e non avrebbe comunque potuto parteciparvi, difettando il requisito della permanenza triennale nella prima sede di servizio. Rispetto a tali atti, l’annullamento non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta al ricorrente, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Il Tribunale ha altresì dichiarato l’improcedibilità delle domande avverso l’originaria assegnazione alla sede di Vergato, superata dal successivo provvedimento che ha individuato il ricorrente quale destinatario di contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo di Loiano-Monghidoro.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le censure avverso il provvedimento di assegnazione alla sede di Loiano-Monghidoro. L’Amministrazione, dopo aver interpellato il ricorrente senza ottenere una scelta, ha assegnato la sede corrispondente alla prima preferenza originariamente espressa, dando piena esecuzione alla sentenza n. 411/2025 e all’ordinanza cautelare. Il Tribunale ha precisato che la diversa collocazione in graduatoria non avrebbe inciso sulle preferenze concretamente operate dal ricorrente nel 2023 e che l’interpello successivo alla sentenza non era, a rigore, nemmeno dovuto, essendo sufficiente il riferimento alle preferenze espresse in domanda. Ha escluso che il ricorrente potesse ambire alla cattedra nella provincia di Rimini, non disponibile per i vincitori del concorso in questione e oggetto di procedure di mobilità alle quali non aveva partecipato, rilevando che tale pretesa si poneva in contrasto con il portato conformativo del giudicato. Ha infine rigettato la domanda risarcitoria, per l’infondatezza delle censure, e la domanda di accesso, trattandosi di richiesta di informazioni generiche la cui attività di elaborazione è preclusa dalla disciplina dell’accesso documentale e in relazione alla quale difetta l’interesse sotteso. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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