Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse dopo la riorganizzazione sanitaria (C.G.A.R.S. n. 440 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è ammissibile, secondo un criterio rigoroso e restrittivo, soltanto quando sia chiaro e certo che l’esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, anche meramente strumentale o morale. Tale esito è ricollegabile al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, oggettivamente incompatibile con la realizzazione del vantaggio cui il ricorso mira. Con riferimento all’adozione di nuovi provvedimenti in pendenza del giudizio, l’improcedibilità si verifica quando il rapporto giuridico sotteso all’atto impugnato sia oggetto di una nuova regolazione amministrativa, sostitutiva dell’assetto di interessi originario, e l’atto impugnato abbia esaurito la propria efficacia, non essendo più idoneo a conformare il rapporto. In tal caso l’interesse del ricorrente si trasferisce dall’annullamento dell’atto originario a quello dell’atto sopravvenuto e il gravame avverso il provvedimento divenuto non più lesivo è improcedibile.
Il Fatto
Un Comune aveva impugnato davanti al TAR Sicilia i provvedimenti con cui era stata disposta la dismissione del presidio di continuità assistenziale presente nel proprio territorio, unitamente ad alcuni atti endoprocedimentali ad essi collegati. Al ricorso introduttivo avevano fatto seguito motivi aggiunti.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 3192/2023, aveva dichiarato il ricorso improcedibile per difetto di un interesse concreto e attuale, rilevando che la situazione fattuale e giuridica era profondamente mutata rispetto al momento della proposizione. Il Comune ha proposto appello, sostenendo di conservare un interesse attuale alla decisione e contestando la ricostruzione del quadro normativo sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che con la legge regionale n. 5 del 2009 e con il decreto assessoriale n. 723 del 2010 il servizio di assistenza sanitaria territoriale è stato riorganizzato, con la creazione dei Presidi territoriali di assistenza e delle relative articolazioni, il coinvolgimento dei medici convenzionati e il coordinamento tra strutture territoriali e ospedaliere. Non si è trattato di un semplice cambio di nomenclatura.
L’appellante non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a ribadire che le fonti sopravvenute continuano a menzionare i servizi di continuità assistenziale. Tale censura è, per il Collegio, oltre che infondata, anche inammissibile, perché trascura il complessivo ridisegno del servizio e la garanzia di copertura assicurata dai punti di primo intervento e dal numero di medici impiegati.
La Corte richiama i principi consolidati in materia: l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è ammessa quando il rapporto sotteso all’atto impugnato sia oggetto di nuova regolazione amministrativa e l’atto abbia esaurito la propria efficacia (Cons. Stato, sez. VII, 3 marzo 2026, n. 1651; Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457; Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5774; Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 195).
Nel caso concreto, la sopravvenienza normativa e provvedimentale rende certa e definitiva l’inutilità di una sentenza di merito, anche sotto il profilo strumentale, risarcitorio o morale. L’appello è pertanto respinto e le spese processuali sono interamente compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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