Revoca del permesso di soggiorno UE per condanna non definitiva (TAR Lazio n. 2213 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato, ai sensi del successivo comma 7, qualora lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La valutazione di pericolosità sociale può fondarsi anche su condanne non definitive per i reati elencati nell’art. 380 c.p.p., tra cui rientra la violenza sessuale. Il giudizio di pericolosità è espressione di discrezionalità amministrativa e non si traduce in automatismo ostativo: esso richiede una motivazione articolata che consideri le condotte penalmente rilevanti e le deduzioni difensive. Gli elementi di integrazione familiare, sociale o lavorativa possono risultare recessivi rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza, specie in presenza di condotte che evidenzino propensione alla commissione di reati di elevata offensività.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Roma. In occasione della domanda di aggiornamento del titolo, presentata tramite kit postale, l’Amministrazione rilevava a suo carico una condanna non definitiva a oltre tre anni di reclusione per violenza sessuale, una condanna a otto mesi per violenza privata e lesioni, e ulteriori segnalazioni per reati contro la persona e l’assistenza familiare.

Con comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, la Questura preavvisava l’intenzione di revocare il titolo, ritenendo lo straniero pericoloso per l’ordine pubblico. Le osservazioni difensive, che contestavano la valutazione della condanna non definitiva e invocavano l’integrazione socio-lavorativa, non venivano ritenute idonee a superare il giudizio di pericolosità. Il ricorrente impugnava quindi il provvedimento di revoca e il contestuale invito a lasciare il territorio nazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 9, comma 4, del D.lgs. 286/1998, che vieta il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo qualora lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico, e dal comma 7, che ne consente la revoca. La norma ammette espressamente che il giudizio di pericolosità si fondi su condanne non definitive per i reati elencati nell’art. 380 c.p.p., tra cui la violenza sessuale.

Nel caso concreto, la condanna a oltre tre anni per un reato di tale natura, pur non definitiva, è stata ritenuta sintomatica di una pericolosità concreta e attuale, anche in ragione dei precedenti penali irrevocabili e delle ulteriori segnalazioni all’Autorità giudiziaria. La Corte esclude che il giudizio amministrativo sia affetto da manifesta illogicità o arbitrarietà.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la pericolosità sociale può fondarsi su condanne non irrevocabili relative a reati di particolare gravità, essendo rimessa all’Amministrazione una valutazione discrezionale basata su fatti concreti e obiettivamente significativi (TAR Lazio, Sez. I Ter, sent. n. 11696/2025). Precisа che il giudizio può risultare sfavorevole anche in presenza di elementi di integrazione, laddove questi siano recessivi rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza, specie in caso di propensione a reati di elevata offensività (TAR Lazio, Sez. I Stralcio, sent. n. 17953/2022).

Il provvedimento impugnato non si basa su un automatismo ostativo, ma su una motivazione che tiene conto delle condotte penalmente rilevanti e delle deduzioni difensive, giudicate non idonee a escludere la prognosi negativa. Né la pendenza del giudizio di appello né l’integrazione socio-lavorativa neutralizzano l’impatto della condotta contestata, per la gravità del reato e per il quadro complessivo dei precedenti.

Escluso ogni profilo di difetto di istruttoria e di motivazione, il ricorso è respinto. Le spese sono compensate in ragione del fatto che il Ministero resistente si è limitato al deposito di memoria formale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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