L’esecuzione spontanea della sentenza non integra acquiescenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23507 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione, espressa o tacita, della volontà del soccombente di non impugnare. In forma tacita essa sussiste solo quando l’interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. La spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado non integra di per sé acquiescenza, trattandosi di comportamento posto in osservanza di un ordine di giustizia e potenzialmente ispirato ad altre finalità, tra cui quella di evitare l’esecuzione forzata e ulteriori spese. La volontà di rinunciare all’impugnazione deve essere inequivoca, poiché con essa si dispone indirettamente del diritto fatto valere in giudizio, e deve provenire dal soggetto che di quel diritto possa disporre o da un procuratore munito di mandato speciale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva escluso i presupposti per l’iscrizione della controparte alla Gestione Speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura quale coltivatrice diretta.
Secondo il giudice territoriale, pur non integrando acquiescenza la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, i provvedimenti adottati il 15 settembre 2016 risultavano assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare, in quanto fondati su autonome determinazioni e accertamenti adottati in modo del tutto spontaneo. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. La controparte è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Il motivo è fondato. L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione, consiste nella manifestazione della volontà di non impugnare e può essere espressa o tacita. In quest’ultimo caso può ritenersi sussistente solo quando l’interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.
Ne deriva che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, da parte del soccombente, non comporta acquiescenza. Si tratta di un comportamento posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia e potenzialmente ispirato anche ad altre finalità, tra cui quella di evitare l’esecuzione forzata e ulteriori spese giudiziali. La Corte richiama sul punto Cass. n. 26305 del 2023 e Cass. n. 34539 del 2021.
La manifestazione di volontà di rinunciare all’impugnazione deve essere inequivoca, poiché con tale condotta si dispone indirettamente del diritto fatto valere in giudizio. Deve pertanto provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o da un procuratore munito di mandato speciale (Cass. n. 21267 del 2020).
Di tali principi non ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale, che ha valorizzato un unico elemento, oggettivamente equivoco. Il riferimento contenuto nelle comunicazioni dell’Istituto all’accertamento del 20 aprile 2016 è, infatti, poco significativo, poiché riferibile anche all’accertamento giudiziale della pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva e resa in pari data.
La sentenza impugnata difetta, inoltre, di ogni doveroso accertamento in ordine alla provenienza delle comunicazioni del 15 settembre 2016. Nulla chiarisce circa il fatto che il firmatario delle note, direttore della sede INPS, potesse avere, in base alla struttura dell’Ente, il potere di disporre del diritto controverso e quindi di rinunciare alle impugnazioni. La statuizione di inammissibilità dell’appello è pertanto erronea per inesatta applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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