Blocco della perequazione pensionistica e questione di legittimità costituzionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10019 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di perequazione automatica delle pensioni, il giudice ordinario non può disapplicare le disposizioni che hanno sospeso o limitato il meccanismo perequativo, né sostituire le valutazioni di sostenibilità finanziaria riservate al legislatore. Le scelte di bilancio pubblico e i criteri di contemperamento tra esigenze di finanza pubblica e tutela dei diritti dei pensionati, essendo espressione di discrezionalità politica, sono sindacabili solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o sproporzione. La questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale va pertanto dichiarata manifestamente infondata e il ricorso proposto avverso la sentenza di merito deve essere accolto.

Il Fatto

Alcuni lavoratori in quiescenza agiscono in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla perequazione automatica delle proprie pensioni, deducendo l’illegittimità delle norme che avevano sospeso o ridotto il meccanismo per un periodo determinato. La domanda viene accolta in primo grado. Successivamente la Corte d’appello riforma la decisione, rigettando le pretese degli interessati per una parte del periodo considerato. I lavoratori propongono quindi ricorso per cassazione.

Nel giudizio di legittimità emerge la questione di costituzionalità delle disposizioni che hanno disposto il blocco parziale della perequazione, tematica che il ricorrente ritiene non superata dagli interventi della Corte costituzionale già resi su norme analoghe.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il profilo di principalità relativo alla legittimità costituzionale delle norme che regolano il blocco della perequazione per il periodo oggetto di causa. Il Collegio ricorda che la Corte costituzionale ha già scrutinato la legittimità delle disposizioni di riferimento, con pronunce che hanno riconosciuto la compatibilità costituzionale degli interventi di contenimento della spesa previdenziale.

In particolare la sentenza Corte costituzionale n. 96 del 2016 ha ritenuto non fondate le censure sulle norme richiamate, mentre le valutazioni di Corte costituzionale n. 178 del 2015 costituiscono il presupposto logico per l’intero arco temporale oggetto di causa. La Corte di cassazione ribadisce che il controllo di ragionevolezza sulle scelte legislative non può tradursi in una sostituzione delle valutazioni di opportunità riservate al Parlamento.

Il Collegio esclude quindi che il giudice ordinario possa disapplicare le disposizioni in questione, riservandosi soltanto il compito di verificare la manifesta sproporzione o l’irragionevolezza delle stesse. Tale verifica, nel caso concreto, non dà esito positivo, poiché gli interventi legislativi sono espressione di discrezionalità politica e perseguono esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale.

Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria dei lavoratori, con compensazione delle spese dell’intero processo, in considerazione della successività degli arresti di legittimità rispetto alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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