Benefici amianto, rivendicazione del coefficiente 1,50 non oltre il 2.10.2003 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22595 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, la clausola di salvezza prevista dall’art. 3 della legge n. 350 del 2003, che richiama la disciplina più favorevole dell’art. 13 della legge n. 257 del 1992 rispetto a quella introdotta dall’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con la legge n. 326 del 2003, opera solo a favore degli assicurati che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico, anche per effetto della rivalutazione contributiva. A quella stessa data deve essere stata presentata la domanda all’INAIL per la certificazione dell’esposizione all’amianto. La certificazione rilasciata dall’INAIL sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro rileva come mezzo di prova del beneficio, ma non consente di procrastinare l’applicazione del regime più favorevole di rivalutazione.

Il Fatto

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, invocando il coefficiente dell’1,50 previsto dall’art. 13 della legge n. 257 del 1992. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, applicando il coefficiente dell’1,25 introdotto dall’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003. La Corte d’appello di Lecce aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina meno favorevole perché la certificazione dell’esposizione era stata chiesta all’INAIL solo il 9 giugno 2005, dunque dopo il 2 ottobre 2003, e perché la centrale termoelettrica presso cui il lavoratore aveva prestato servizio non rientrava tra quelle indicate negli atti di indirizzo ministeriali.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina sopravvenuta del 2007 e del relativo decreto attuativo, con cui assumeva estesi i benefici ai titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’interpretazione consolidata della clausola di salvezza contenuta nell’art. 3 della legge n. 350 del 2003. Per “maturazione” del diritto ai benefici previdenziali alla data del 2 ottobre 2003 deve intendersi il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, da valutare anche tenendo conto della rivalutazione contributiva. La clausola riguarda quindi tutti gli assicurati che a quella data avevano maturato il diritto a pensione, e non soltanto chi avesse già presentato la domanda.

La Corte richiama il proprio orientamento, confermandolo: oltre alla maturazione dei requisiti, è necessario che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sia stata presentata all’INAIL la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto. Solo il concorso di entrambi i presupposti consente di accedere al più favorevole regime di rivalutazione.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato che il lavoratore, alla data del 2 ottobre 2003, non aveva maturato i requisiti pensionistici neppure applicando i benefici, e non aveva presentato la domanda di certificazione all’INAIL, intervenuta solo nel giugno 2005. Si tratta di accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Quanto agli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, la Corte rileva che la centrale termoelettrica presso cui il lavoratore aveva prestato servizio non rientrava tra quelle indicate. La certificazione INAIL, concernente per ciascun lavoratore il grado e la durata dell’esposizione, rileva come mezzo di prova ai fini del beneficio, ma non può essere invocata per procrastinare l’applicazione del regime più favorevole di rivalutazione.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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