IRAP sui compensi degli avvocati interni degli enti locali: grava sulla P.A. e non può essere addossata al dipendente, neppure ‘a monte’ (Cass. 8407/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 8407 del 3 aprile 2026 (R.G.N. 10770/2023) — Presidente Di Paolantonio, Relatore Conte.
Il principio di diritto
Gli importi dovuti all’avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro: questa non può farla gravare sui dipendenti ne’ in via diretta (ritenuta alla fonte) ne’ indiretta (riducendo ‘a monte’ le risorse destinate ai compensi), potendo utilizzare il fondo solo per la parte eccedente i limiti retributivi fissati da legge, contrattazione o regolamento. E’ inoltre affetta da motivazione apparente, sotto il minimo costituzionale, la sentenza che richiami principi giurisprudenziali senza accertare in fatto la fattispecie concreta.
Il fatto
La Corte d’Appello di Napoli condannava la Città Metropolitana di Napoli a restituire a un dirigente avvocato dell’Ente le somme trattenute a titolo di IRAP sui compensi professionali (incentivi) dal 2011, ritenendo che l’imposta gravasse sull’Amministrazione datrice e non potesse riflettersi sui lavoratori. La Città Metropolitana ricorreva per cassazione con due motivi: motivazione apparente (la Corte territoriale avrebbe travisato l’oggetto della controversia, avendo l’Ente sempre sostenuto di aver accantonato l’IRAP ‘a monte’, senza alcuna decurtazione a carico dei dipendenti) e omesso esame di fatti decisivi (i documenti attestanti l’accantonamento preventivo).
La motivazione
La Corte accoglie il primo motivo. La sentenza d’appello richiama in termini generali e astratti i principi applicabili — gli incentivi sono soggetti a IRAP, l’imposta grava sul datore e non sul dipendente, gli oneri vanno accantonati — senza pero’ accertare in fatto le modalità con cui, nel caso concreto, sarebbe stata operata la ‘trattenuta’, nonostante l’Ente avesse dedotto di aver sempre accantonato l’IRAP ‘a monte’. Ricorre così la motivazione apparente, sotto il minimo costituzionale: non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione. Nel merito, la Corte ribadisce (in continuità con Cass. 10402/2025 e 27315/2021) che i compensi dell’avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A.; l’accantonamento dell’imposta sul fondo e’ consentito solo per la parte in cui le risorse superino i limiti retributivi fissati da legge, contrattazione collettiva o regolamento, dovendo altrimenti l’Ente attingere a risorse proprie esterne. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza e’ cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia offre due leve operative. Sul piano sostanziale, conferma che l’IRAP sui compensi professionali degli avvocati interni degli enti pubblici non può mai tradursi in una decurtazione, diretta o ‘a monte’, a carico del dipendente: il difensore dell’avvocato interno può quindi contestare ogni riduzione del compenso motivata da esigenze di copertura dell’imposta entro i limiti di spesa. Sul piano processuale, ribadisce che la motivazione che si limiti a enunciare principi senza calarli nei fatti di causa e’ apparente e cassabile: chi impugna deve verificare che la sentenza abbia effettivamente ricostruito la fattispecie concreta. L’accertamento in fatto sulle modalità della trattenuta e’ decisivo e va condotto dal giudice di merito.
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