Esenzione ICI agli enti ecclesiastici e onere probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 17677 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione dall’ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quando l’immobile sia destinato alle attività di religione o di culto di cui all’art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222, la natura non commerciale dell’attività è intrinseca, non essendo concepibile un esercizio di culto con finalità speculativa. Sul piano dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., il contribuente deve dimostrare solo la qualità di ente ecclesiastico e la destinazione esclusiva dell’immobile all’attività di religione o di culto, mentre grava sull’ente impositore provare l’eventuale esercizio di un’attività commerciale. L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l’attività è svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.

Il Fatto

La ricorrente, ente ecclesiastico con sede in Roma, ha impugnato un avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2011, per un importo di € 11.937,89, in relazione a un immobile situato nel medesimo Comune e classificato in categoria catastale B/1 (“convento”), destinato all’esercizio del culto.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la decisione, escludendo la sussistenza dei presupposti dell’esenzione per l’anno di riferimento. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504/1992 subordina l’esenzione alla compresenza di un requisito soggettivo, ossia la natura non commerciale dell’ente, e di un requisito oggettivo, ovvero la destinazione esclusiva dell’immobile alle attività ivi contemplate. Nel caso degli enti ecclesiastici rilevano anche le attività di religione o di culto richiamate dall’art. 16, lett. a, della legge n. 222/1985.

Il passaggio decisivo riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il giudice di appello aveva confermato il rigetto sul rilievo che la contribuente non avesse provato l’esercizio di un’attività con modalità non commerciali. La Corte ritiene questa lettura distorta: per le attività di religione o di culto il legislatore non ha previsto lo svolgimento con modalità non commerciali, perché un’attività di culto svolta dietro corrispettivo non è neppure configurabile come tale. La natura non commerciale è dunque intrinseca.

Ne deriva che il contribuente deve limitarsi a dimostrare, sul piano soggettivo, la qualità di ente ecclesiastico e, sul piano oggettivo, la destinazione esclusiva dell’immobile all’attività di culto. Spetta invece all’ente impositore provare, in senso contrario, l’eventuale esercizio di un’attività commerciale.

La Corte richiama inoltre il principio per cui l’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del Trattato solo se riferita a immobili destinati ad attività non economica, cioè svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico, richiamando la decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012 e la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P, C-623/16 P e C-624/16 P.

Il primo motivo è quindi fondato e il secondo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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