Incentivo all’esodo e natura retributiva: prescrizione quinquennale del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17460 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate a sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. Ove la cessazione dal servizio sia preceduta da un accordo tra le parti del rapporto di lavoro, alla somma erogata in esecuzione di quell’accordo deve essere riconosciuta natura retributiva. Da tale inquadramento discende la riconducibilità dell’indennità alla fase conclusiva del rapporto e la conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5), cod. civ., trattandosi di azione di inesatto adempimento del debito gravante sul datore di lavoro.
Il Fatto
Un lavoratore aveva aderito all’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto prevista dall’art. 7, L.R. Calabria n. 8/2005, chiedendo che nella base di calcolo dell’incentivo all’esodo fosse computato anche il rateo di tredicesima mensilità. Il Tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma, ha riconosciuto l’astratta fondatezza della pretesa, ma ha qualificato l’indennità come retributiva e ha applicato il termine quinquennale di prescrizione, dichiarando il credito prescritto.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo vizi di nullità della sentenza, motivazione apparente, erronea interpretazione dell’accordo e violazione delle norme sulla prescrizione. La Regione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i primi tre motivi e li dichiara inammissibili. Il primo si sostanzia in una mera ricostruzione fattuale assertiva, non rispettosa del canone di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ., non essendo state riprodotte le comunicazioni su cui la censura si fondava. Il secondo sovrappone profili di error in procedendo ed error in iudicando, mescolanza non consentita, e resta carente nella individuazione delle ragioni del dedotto scostamento dai canoni ermeneutici.
Quanto alla motivazione apparente, il vizio sussiste solo in presenza di anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo sufficiente il semplice difetto di sufficienza. Nella specie nessuna delle ipotesi richiamate è ravvisabile. Il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni, non misurandosi la tesi del ricorrente con la ratio della decisione impugnata.
Il quarto motivo è infondato. La Corte ribadisce che le somme erogate come incentivo all’esodo non hanno natura liberale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente. Poiché la cessazione dal servizio è preceduta da un accordo tra le parti, alla somma erogata in esecuzione di quell’accordo va riconosciuta natura retributiva, con applicazione del termine di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 5), cod. civ., trattandosi di azione di inesatto adempimento del debito datoriale.
Le deduzioni sulla decorrenza del termine sono a loro volta inammissibili, non risultando il profilo affrontato nella decisione impugnata né dedotto nei gradi di merito con indicazione degli atti. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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