Correzione d’ufficio dell’omessa distrazione delle spese in favore dello Stato (Cass. civ. Sez. I n. 21390 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo. Prevale, infatti, l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto. In caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, anche qualora il difensore abbia rinunciato all’istanza.

Il Fatto

Con l’ordinanza n. 5480/2023 la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un privato nei confronti, tra gli altri, del curatore del proprio fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte aveva altresì condannato il ricorrente a rimborsare al curatore le spese del giudizio di legittimità.

All’atto della liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 83 d.P.R. n. 115/2002, è emerso che quel dispositivo non prevedeva espressamente la distrazione delle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002. Il curatore ha quindi chiesto aggiungersi la relativa locuzione. Dopo una prima rinuncia all’istanza, il curatore l’ha riproposta con ricorso in data 6.11.2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4353 del 2023: in tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di correggere d’ufficio le proprie statuizioni. Condizione necessaria è l’instaurazione del contraddittorio, che nella specie risulta attuato, essendo il ricorso in data 6.11.2023 correttamente notificato a mezzo p.e.c. all’intimato presso il suo difensore in data 8.11.2023.

La Corte dà atto che il dispositivo dell’ordinanza n. 5480/2023 non reca la distrazione ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Il percorso argomentativo si consolida richiamando le Sezioni Unite n. 31033 del 2019: in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, pur se il riferimento era alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.. Nulla osta dunque alla correzione, non rilevando la rinuncia all’istanza.

Quanto alle spese processuali, il Collegio esclude ogni pronuncia, richiamando le Sezioni Unite n. 9438 del 2002. Esclude, altresì, la soggezione al contributo unificato, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte dispone pertanto correggersi l’ordinanza anzidetta, con attuazione demandata al Cancelliere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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