Accertamento sintetico: prova contraria e contraddittorio nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21491 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale in relazione ai tributi non armonizzati, per i quali non sussiste nell’ordinamento nazionale alcun vincolo generalizzato: ne deriva che l’avviso non deve essere motivato anche in ordine alle deduzioni del contribuente e non è affetto da alcun vizio. La presunzione legale relativa su cui si fonda la rettifica grava il contribuente dell’onere di dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore ovvero che l’operazione non ha comportato reale disponibilità economica. A tal fine il contribuente può avvalersi anche di dichiarazioni rese da terzi fuori dal giudizio, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà: esse hanno però valore meramente indiziario e non possono costituire da sole il fondamento della decisione, dovendo il giudice valutarne attendibilità, credibilità e convergenza con gli altri elementi acquisiti.

Il Fatto

Il contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione, sulla base di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: un immobile in locazione adibito a residenza principale, l’acquisto di quote societarie e l’acquisto di un’autovettura.

Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla C.t.p. di Torino, che rigettava il ricorso. La C.t.r. del Piemonte, in riforma, accoglieva l’appello e annullava l’avviso, compensando le spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con il quale l’Ufficio censurava la decisione di merito per aver ritenuto necessario un obbligo di motivazione rafforzata dell’avviso. Il motivo è fondato. Il Collegio ribadisce che l’obbligo di contraddittorio preventivo sussiste soltanto per i tributi armonizzati e non per quelli non armonizzati, per i quali manca nella legislazione nazionale un vincolo generalizzato, operando solo nelle ipotesi espressamente previste.

Richiamando l’orientamento consolidato — Sezioni Unite n. 24823 del 2015, Cass. n. 33572 del 2018 e Cass. n. 14628 del 2020 — la Corte precisa che l’onere di comunicare preventivamente l’oggetto della verifica non investe l’attività di indagine e di acquisizione degli elementi probatori. La C.t.r. ha quindi fatto mal governo di tali principi accogliendo il motivo di appello sul difetto di motivazione.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: l’elemento centrale della difesa del contribuente era la scrittura privata contenente il negozio dissimulato, consegnata all’Ufficio già in sede di verifica e prodotta in entrambi i gradi di merito, determinante per la decisione di appello. Solo per completezza la Corte osserva che nel processo tributario è ammessa la produzione di documenti in appello, entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, di natura perentoria, e che l’inosservanza delle modalità di produzione resta sanata ove il documento sia messo a disposizione della controparte.

Il terzo motivo è parimenti fondato. L’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, fonda l’accertamento su presunzioni semplici che determinano l’inversione dell’onere della prova. Il contribuente può offrire la prova contraria anche mediante dichiarazioni rese da terzi fuori dal giudizio, ma queste hanno valore solo indiziario: il giudice deve confrontarle e valutarne la credibilità in base a elementi soggettivi e oggettivi, non potendo esse sole fondare la decisione.

Nel caso di specie la C.t.r. ha attribuito rilievo esclusivo alle dichiarazioni, senza autonoma valutazione delle ulteriori emergenze istruttorie e dando peso determinante a una controdichiarazione priva di data certa, peraltro contrastante con la scrittura privata autenticata di cessione delle quote, nella quale le parti avevano dichiarato di aver riscosso il prezzo e rilasciato ampia quietanza. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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