Esenzione IMU abitazione principale e residenze disgiunte dei coniugi (Cass. civ. Sez. V n. 11072 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale dimorasse e risiedesse anche il nucleo familiare del possessore, l’esenzione compete per l’immobile in cui il solo possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Non è pertanto ostativa la circostanza che il coniuge, non legalmente separato, abbia stabilito residenza e dimora in un immobile diverso, anche in altro Comune, trattandosi di scelta consentita dagli artt. 143 e 144 cod. civ. Resta fermo che il beneficio postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell’immobile per il quale è invocato, non essendo ammissibile l’opzione per un immobile nel quale egli non risieda. In tema di spese processuali, il parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi può giustificare la compensazione, integrando gli estremi della soccombenza reciproca.
Il Fatto
Un Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, in controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per parziale versamento dell’IMU per l’anno 2016, riguardante sei immobili siti nel medesimo Comune, aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente.
Il giudice di appello aveva riconosciuto l’esenzione per l’abitazione principale in relazione a un immobile, secondo l’opzione manifestata dalla contribuente, sebbene la residenza anagrafica fosse fissata in altra unità immobiliare, e per la destinazione al culto in relazione a un immobile classificato in categoria B/7. Il Comune ha censurato entrambe le statuizioni; la contribuente ha resistito proponendo ricorso incidentale su motivazione dell’atto impositivo e compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale, dichiarando inammissibile il motivo sulla motivazione dell’avviso di accertamento. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366 cod. proc. civ., chi censura la congruità della motivazione dell’atto impositivo deve trascriverne i passi asseritamente errati. L’avviso, atto amministrativo e non processuale, non era stato riprodotto, impedendo ogni verifica. Nel merito, la censura è infondata, risultando la motivazione idonea a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina dell’abitazione principale: dall’originaria formulazione dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che richiedeva residenza e dimora del solo possessore, alla modifica dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 ad opera dell’art. 4, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, che introdusse il riferimento al nucleo familiare e la regola dell’unicità dell’agevolazione.
La Corte richiama la Corte cost. n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la dimora e la residenza del nucleo familiare, ripristinando il riferimento al solo possessore. Ne deriva che, in caso di residenze disgiunte dei coniugi, la scelta è espressione dell’accordo sull’indirizzo della vita familiare ex art. 144 cod. civ., non frapponendosi l’obbligo di coabitazione dell’art. 143 cod. civ. Resta necessaria la contestuale residenza e dimora del possessore nell’immobile invocato.
Nel caso concreto, l’esenzione era stata correttamente riconosciuta dal Comune solo per l’immobile ove la contribuente aveva fissato la residenza, mentre era inammissibile l’opzione per l’unità in comunione col coniuge, dove solo questi risiedeva. La sentenza è pertanto cassata sul punto.
Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. L’esenzione per gli edifici di culto ex art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato per l’IMU dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, non richiede la classificazione in categoria E/7, essendo sufficiente la destinazione esclusiva all’esercizio anche privato del culto, della quale la categoria B/7 è indice presuntivo.
Quanto al ricorso incidentale sulle spese, il motivo è infondato. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 32061 del 2022, ritiene che l’impugnazione per il mancato riconoscimento di autonome esenzioni su singoli immobili integri un’unica domanda articolata in più capi, il cui parziale accoglimento giustifica la compensazione. Il ricorso principale è accolto nei limiti indicati e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., la Corte accoglie il ricorso originario solo per l’immobile adibito a cappella privata.
Nota della Redazione
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