Reversibilità al figlio inabile richiede vivenza a carico non insufficienza reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15041 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità, il figlio maggiorenne del pensionato defunto ha diritto al trattamento solo ove riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Il requisito della vivenza a carico non si identifica con lo stato di convivenza né con una condizione di totale soggezione finanziaria dell’inabile, ma va accertato con particolare rigore, dovendosi dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio. La mera non autosufficienza economica dell’istante è requisito diverso e non sufficiente. L’accertamento della vivenza a carico è di fatto, rimesso al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la domanda di pensione di reversibilità proposta da un figlio inabile nei confronti dell’Inps, già respinta in primo grado per difetto del requisito sanitario: all’epoca della morte del dante causa, difatti, l’inabilità rilevante non era ancora insorta, essendo sopravvenuta pochi mesi dopo.

La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione di rigetto del Tribunale di Nocera Inferiore, ritenendo non provata la vivenza a carico del padre: il figlio aveva un nucleo familiare autonomo con moglie e figli, non conviveva con il genitore ed era percettore di redditi propri adeguati. Avverso tale sentenza l’assistito ha proposto ricorso per un motivo, resistito dall’Inps con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nonché dell’art. 22 legge n. 90/1965 e dell’art. 8 legge n. 222/1984, lamentando che la corte territoriale non avrebbe considerato l’inadeguatezza dei redditi dell’istante.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Per beneficiare della prestazione non basta la completa non autosufficienza economica dell’istante — pur valutata secondo i criteri indicati da Sez. L n. 14996 del 03.07.2007 — ma occorre la vivenza a carico del pensionato diretto, che costituisce requisito diverso. In presenza di soggetti tutti percettori di redditi si rende pertanto necessaria una comparazione tra i redditi medesimi, al fine di verificarne la rispettiva entità.

Nella specie, il motivo censura la valutazione di autosufficienza economica e non invece l’accertamento, operato dalla corte di merito, della non vivenza a carico. Il ricorrente, dunque, non aggredisce il reale fondamento della decisione impugnata.

Richiamando Sez. L n. 9237 del 13.04.2018, la Corte ribadisce che il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore: è necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile. Tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte dà inoltre atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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