Legittimazione passiva del conduttore e prova presuntiva: onere e limiti in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 6981 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile in cassazione come vizio di legittimità solo se il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola ivi contenuta, oppure ha giudicato su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi: non è invece censurabile la diversa valutazione del materiale probatorio, con attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. La violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solo per vizio di sussunzione, cioè quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li reputi inidonei alla prova presuntiva, o, all’opposto, li consideri non gravi, precisi e concordanti ma sufficienti a dimostrare il fatto. Le regole sull’onere della prova operano come disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria, sicché non vi è inversione dell’onere quando la decisione si fonda sulle complessive risultanze istruttorie, comprese quelle offerte dalla parte gravata.
Il Fatto
Il condominio aveva convenuto in giudizio il conduttore di un locale e i comproprietari dello stesso, chiedendo l’accertamento della responsabilità per opere edili eseguite in difetto di delibera assembleare e in alterazione delle tabelle millesimali, con condanna all’abbattimento, al ripristino e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando i convenuti in solido all’esecuzione delle opere e il solo conduttore al pagamento di una somma a titolo di danno da occupazione.
La Corte d’appello aveva respinto il gravame del conduttore, che aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che titolare del rapporto fosse la società cui faceva capo l’esercizio commerciale. Il ricorso per cassazione censura la sentenza d’appello con tre motivi, tutti incentrati sulla titolarità passiva del rapporto e sulla valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello fondato la decisione sulla titolarità passiva in capo al conduttore su presunzioni, senza considerare i documenti prodotti dall’appellante. La Corte dichiara il motivo inammissibile: la norma processuale è deducibile in legittimità solo quando il giudice dichiari di non volerla osservare o giudichi su prove officiose. Il ricorrente si duole invece di una valutazione delle prove diversa dalla propria, censura non sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., sostenendo che la visura camerale storica avrebbe valore di prova legale del difetto di titolarità passiva e che le presunzioni utilizzate sarebbero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte rileva che la sentenza impugnata non ha contestato il contenuto della visura, ma ha imputato il fatto illecito al conduttore in base a prove che evidenziavano una condotta tenuta in proprio, eziologicamente collegata all’evento lesivo.
Quanto all’art. 2729 cod. civ., la Corte ricorda che in legittimità la violazione è censurabile solo per vizio di sussunzione: la critica deve investire l’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento della sentenza impugnata, non la diversa ricostruzione dei fatti o una differente inferenza probabilistica. Nel caso concreto la doglianza è generica e non spiega le ragioni della non rispondenza degli indizi al paradigma normativo.
Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per asserita inversione dell’onere probatorio. La Corte lo dichiara infondato: le regole sull’onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice. Esse trovano applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto, evenienza esclusa nel caso di specie.
Il ricorso è dunque rigettato, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.