Esenzione IMU per alloggi sociali ATER solo se provati in concreto (Cass. civ. Sez. V n. 10222 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ma solo a quelli per i quali il contribuente interessato a far valere il beneficio provi in concreto la presenza delle caratteristiche di alloggio sociale individuate dal d.interm. 22 aprile 2008. Il regime degli alloggi sociali è riferibile, in via generale ed astratta, anche agli A.T.E.R. e agli enti ex I.A.C.P., con differenziazione tra alloggi ordinari, ammessi alla sola detrazione di cui al comma 10, e alloggi sociali, ammessi alla completa esenzione. Non sussiste alcuna inversione dell’onere probatorio, dovendosi tuttavia applicare il principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente, sì che non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Ufficio.
Il Fatto
La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso da un Comune per l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2018, per un importo complessivo di oltre cinquantamila euro, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’ente proprietario aveva invocato l’esenzione prevista per gli alloggi sociali, mentre il Comune ne contestava l’applicabilità, sostenendo che agli immobili degli enti ex I.A.C.P. si applicasse la sola detrazione di imposta di duecento euro per singolo immobile.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva respinto il ricorso originario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 850/07/2023, ha riformato la decisione, riconoscendo l’esenzione in ragione dell’accertata sussistenza delle caratteristiche individuate dal d.interm. 22 aprile 2008. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale l’ente controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il proprio orientamento sulla riferibilità, in via generale ed astratta, del regime degli alloggi sociali anche agli A.T.E.R. e agli enti ex I.A.C.P. (Cass., Sez. Trib., n. 6380 del 2024; in senso analogo Cass., Sez. Trib., nn. 14511 e 14515 del 2024). La differenziazione corre tra alloggi ordinari, per i quali opera la sola riduzione di cui al comma 10, e alloggi sociali, destinatari della completa esenzione ex art. 13, comma 2, lett. b).
Il principio è consolidato: l’esenzione non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., ma soltanto a quelli per cui il contribuente prova in concreto la presenza delle caratteristiche di alloggio sociale, secondo i parametri del d.interm. 22 aprile 2008, senza inversione dell’onere probatorio (Cass., Sez. Trib., n. 3824 del 2025). Tuttavia, in ossequio al principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, non possono essere richiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso dell’Ufficio.
Il primo motivo è dichiarato infondato. Quanto al secondo, la Corte ne rileva l’inammissibilità: il mezzo non è calibrato sulla ragione decisoria censurata, poiché il giudice di appello non ha accollato al Comune un onere probatorio che non gli spettava, ma ha ritenuto che la prova emergesse dagli atti, sia pure in via presuntiva e in assenza di deduzioni contrarie. Rileva il peculiare regime degli alloggi sociali di cui alla legislazione regionale e la pregressa conoscenza delle caratteristiche tipologiche degli immobili già in capo al Comune, ente partecipe delle procedure di assegnazione. Le censure prive di specifica attinenza al decisum equivalgono a mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, n. 4), cod. proc. civ., rilevabile anche d’ufficio.
Il terzo motivo è pure infondato. Il sindacato di legittimità sulle spese è diretto solo a evitare che siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo discrezionale la valutazione di compensazione per giusti motivi; la quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi. Il ricorrente lamenta gli elevati importi senza allegare la violazione di specifici criteri tabellari.
Il ricorso è quindi respinto. La Corte condanna il ricorrente alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende ex art. 380-bis e art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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