Omessa esibizione documenti nel periodo Covid e accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 17670 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo extracontabile, la mancata risposta all’invito dell’ufficio all’esibizione di documenti e la successiva omissione di ogni produzione, anche in sede di contraddittorio e in epoca ormai successiva al venir meno delle restrizioni pandemiche, integrano il presupposto dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, sempreché l’omissione sia consapevole e non dipenda da causa non imputabile al contribuente. Le misure di contenimento del contagio non costituiscono esimente quando la trasmissione della documentazione era comunque possibile con mezzi telematici e integrava il minimo esigibile secondo i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri della materia tributaria. La documentazione esibita solo in sede giurisdizionale resta inutilizzabile ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, salvo che il contribuente provi l’impedimento incolpevole.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’ufficio, all’esito del confronto tra i dati dichiarati e quelli trasmessi dai clienti negli elenchi dello spesometro, rideterminava il reddito d’impresa per l’annualità 2015.
La società contribuente non aveva riscontrato l’invito all’esibizione documentale, adducendo la diffusione dell’emergenza pandemica e l’impossibilità di accedere agli uffici nella data indicata. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, rilevando che il primo invito era anteriore all’entrata in vigore dei provvedimenti restrittivi e che la ricorrente non aveva dato corso nemmeno all’ulteriore invito al contraddittorio, quando le limitazioni erano ormai attenuate. La corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, aggiungendo che neppure dopo il venir meno delle restrizioni la contribuente aveva fornito la documentazione richiesta. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 3 del d.l. n. 6/2020, sostenendo che il mancato riscontro del questionario nel periodo pandemico non integrasse diniego all’esibizione e non legittimasse l’accertamento induttivo. Il motivo è infondato.
La Corte osserva che alla data del 4 marzo 2020 non erano vigenti le restrizioni Covid e che la trasmissione della documentazione non avrebbe determinato alcun pericolo di contagio, costituendo il minimo esigibile in base agli obblighi di lealtà, correttezza e collaborazione propri della materia tributaria, richiamando Cass. n. 22126/2013. La società non aveva poi provato a depositare la documentazione né autonomamente né in sede di contraddittorio, prima di produrla in sede giurisdizionale.
Il Collegio chiarisce che l’omissione fonda sia l’inutilizzabilità della documentazione esibita solo in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sia il ricorso all’accertamento induttivo, purché l’omissione sia consapevole e non dipenda da fatto indipendente dalla volontà del contribuente, come si ricava dal comma 5 della stessa norma. Richiamando Cass. n. 6617/2021, la Corte ribadisce che la previsione può essere superata dal deposito successivo, ma che il mancato deposito rende positivo il giudizio sull’imputabilità dell’omissione.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che i giudici di merito avevano accertato in fatto che non vi fu ricostruzione dei ricavi senza riconoscimento di una quota di costi, ma solo il disconoscimento della nota di variazione e la conseguente ripresa a tassazione, ricadendo sulla contribuente l’onere di provare l’esistenza e l’inerenza del componente negativo.
Con il terzo motivo, relativo alla detraibilità dell’IVA, la Corte conferma che la nota di credito non conteneva alcuna causale e che la parte non aveva portato elementi a suffragio dell’inerenza, congruità ed effettività del costo, come richiesto dall’art. 19 d.P.R. n. 633/1972. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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