Esenzione IMU per alloggi sociali ATER e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 10223 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. o dagli A.T.E.R., ma soltanto a quelli dei quali il contribuente, interessato a far valere il beneficio, provi in concreto la presenza delle caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.interm. 22 aprile 2008. Non sussiste alcuna inversione dell’onere probatorio, fermo il principio di collaborazione e buona fede che impone di non richiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso dell’Ufficio. La censura che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con rilievo anche d’ufficio. La discrezionalità del giudice di merito su compensazione e quantificazione delle spese di lite è sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti.
Il Fatto
Un Comune impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha accolto l’appello di un’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, riformando la decisione di primo grado. La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2015, per un importo complessivo di 52.570,00 euro, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L’ente impositore aveva disconosciuto l’esenzione invocata dall’Azienda sulla base del richiamato art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, ritenendo applicabile la sola detrazione di 200,00 euro per singolo immobile. Il giudice di appello ha invece riconosciuto l’esenzione, avendo accertato la sussistenza delle caratteristiche individuate dal d.interm. 22 aprile 2008. Il Comune ricorre lamentando, tra l’altro, la violazione della norma sostanziale, l’erronea distribuzione dell’onere della prova e l’illegittima condanna alle spese nonostante il contrasto giurisprudenziale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il regime degli alloggi sociali è riferibile, in via generale ed astratta, anche agli A.T.E.R. e agli enti ex I.A.C.P. Entro tale categoria va distinta la posizione degli alloggi ordinari, ammessi alla sola riduzione ex comma 10 dell’art. 13, da quella degli alloggi sociali, ammessi alla completa esenzione ex comma 2, lett. b). Il requisito oggettivo dell’imposta va dunque accertato in concreto.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’esenzione non opera indistintamente per tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., ma solo per quelli di cui il contribuente provi la conformità ai parametri ministeriali, senza alcuna inversione dell’onere della prova. Tale prova può desumersi anche in via presuntiva, ove l’ente locale non deduca elementi contrari e il Comune, in qualità di partecipe delle procedure di assegnazione, abbia pregressa conoscenza delle caratteristiche tipologiche degli alloggi.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché non calibrato sulla ragione decisoria censurata. Il giudice di appello non ha accollato al Comune un onere probatorio che non gli spettava, ma ha ritenuto che la prova emergesse comunque dagli atti, in via presuntiva e a fronte della mancata allegazione di elementi contrari. Il principio di collaborazione e buona fede, ex art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, impedisce di pretendere dal contribuente documenti già in possesso dell’Ufficio.
Il terzo motivo è infondato. Quanto alla compensazione delle spese, è del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi. La determinazione concreta del compenso professionale, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione. Il ricorrente si limita a dolersi degli elevati importi, senza allegare la violazione di specifici criteri tabellari o il superamento dei massimi di scaglione.
Il ricorso è respinto. La Corte condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma equitativamente determinata, per la manifesta inammissibilità e infondatezza del ricorso, nonché di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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