Notifica PEC della sentenza e decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 523 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza di appello eseguita dal difensore a mezzo PEC, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario risultante dagli elenchi pubblici, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Non si richiedono forme solenni né particolari avvertenze: è sufficiente che l’atto non abbia contenuto equivoco e ponga il destinatario in condizione di percepire il contenuto del provvedimento e l’intenzione del notificante di sollecitarne la valutazione tecnica ai fini dell’eventuale impugnazione. Il ricorso per cassazione spedito oltre i sessanta giorni è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Il Fatto

I contribuenti impugnavano una cartella di pagamento emessa per le somme dovute in forza di una precedente decisione della CTR Lombardia, favorevole all’Agenzia delle entrate. La decisione di primo grado aveva respinto il ricorso; la CTR ha rigettato l’appello dei contribuenti, confermando la pronuncia di prime cure.

Avverso la sentenza di appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, integrati da memoria di replica. L’Agenzia delle entrate, con controricorso, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività: la sentenza di appello era stata notificata il 16 settembre 2021 a mezzo PEC al difensore domiciliatario. Nel merito chiedeva comunque il rigetto, poiché l’avviso di liquidazione richiedeva l’imposta suppletiva e non trovava applicazione l’art. 68 d. lgs. n. 546 del 1992.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione preliminare dell’Agenzia. La sentenza di appello risultava notificata il 16 settembre 2021 con PEC inviata al difensore domiciliatario, indirizzo risultante dagli elenchi pubblici INI-PEC. Il ricorso era stato spedito il 24 dicembre 2021, oltre i sessanta giorni previsti dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ.

Nella memoria i ricorrenti prospettavano la nullità della notifica, per mancato deposito della sentenza completa e della relata, e per l’assenza della dicitura “notificazione ai sensi della l. 53/1994”. La Corte ha respinto la censura: l’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. concerne la diversa fattispecie del deposito da parte del ricorrente, e le risultanze di causa depongono comunque per la regolarità della notificazione.

La notifica con PEC è dunque idonea a far decorrere il termine breve. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. L n. 18534 del 2024, Rv. 671926-01), secondo cui è valida la notificazione eseguita a uno dei difensori all’indirizzo PEC risultante dal REGINDE, ai sensi dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, non rilevando la richiesta di ricevere le notificazioni presso l’indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario.

Con l’istituzione del domicilio digitale, le notificazioni sono validamente eseguite presso un indirizzo PEC estratto dai registri indicati dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005 e dal registro generale degli indirizzi elettronici, quindi indistintamente dal registro INI-PEC e da quello Re.G.Ind.E. (Sez. I n. 2460 del 2021, Rv. 660504-01). In caso di notifica telematica non sono richieste forme solenni, essendo sufficiente che l’atto non abbia contenuto equivoco (Cass. ord. n. 23396 del 2023, Rv. 668710-01).

La Corte ha pertanto condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato raddoppiato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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