Esenzione IMU degli enti non commerciali e corrispettivi simbolici nell’attività didattica (Cass. civ. Sez. V n. 32366 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU degli enti non commerciali che svolgono attività didattica, il corrispettivo è simbolico solo quando presenta un ricavo irrisorio, marginale e del tutto residuale rispetto alla natura della prestazione, tale da non potersi porre in relazione con il servizio reso, avendo natura meramente formale. Il criterio del rapporto tra corrispettivo medio e costo medio per studente, desunto dalle istruzioni ministeriali, non vincola l’interpretazione del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, lett. c) e non è idoneo a qualificare il presupposto dell’agevolazione, che impone una valutazione puntuale delle modalità di svolgimento dell’attività. Quanto alla decadenza dal potere impositivo, ove la dichiarazione sia stata omessa, il dies a quo del termine quinquennale non coincide con quello della dichiarazione infedele, ma va raccordato alla successiva annualità in cui l’obbligo dichiarativo non è stato assolto; l’infedeltà, invece, si correla al dato oggetto di dichiarazione. L’avviso di accertamento è motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, senza che l’ente impositore debba esporre le ragioni del mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente applicabile, gravando sul contribuente l’onere di dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto quattro avvisi di accertamento emessi da un ente locale per il recupero di IMU e TASI relative agli anni 2014 e 2015, in relazione a unità immobiliari possedute da un istituto religioso e destinate anche ad attività scolastiche. Il contribuente aveva rivendicato l’esenzione prevista per gli immobili utilizzati con modalità non commerciali.
La decisione di prime cure aveva disatteso le impugnazioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettato gli appelli, rilevando da un lato il perfezionamento della decadenza dell’ente per il 2014 e, dall’altro, l’insussistenza dei requisiti dell’esenzione. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso dell’ente impositore, che contesta la ritenuta decadenza per il periodo di imposta 2014. Il motivo è ammissibile ma infondato. Secondo la Corte, la censura muove da un’erronea ricostruzione dell’obbligo dichiarativo disciplinato dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 6 e dal d.m. n. 200 del 2012, art. 6, che impone agli enti non commerciali di indicare distintamente gli immobili per i quali l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale.
La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 andava presentata entro il 30 settembre 2014, termine differito al 30 novembre 2014. La Corte rileva che la dichiarazione risulta tempestiva e che l’ente non dà conto di variazioni tali da imporre una nuova dichiarazione. Gli avvisi contestavano l’infedeltà della dichiarazione, e cioè l’insussistenza dei requisiti della dichiarata natura non commerciale dell’attività.
Sul punto la Corte enuncia il principio per cui, ove la dichiarazione sia stata omessa, l’obbligo si rinnova annualmente e il dies a quo del termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 va raccordato alla successiva annualità cui l’obbligo non assolto si riferisce. Diversa è l’ipotesi della dichiarazione infedele, in cui l’infedeltà si correla al dato oggetto di dichiarazione.
Quanto al ricorso dell’istituto, la Corte ritiene inammissibile la censura di ultrapetizione, perché la sentenza dà conto di una dichiarazione tempestiva, e infondati i motivi sul difetto di motivazione degli atti impositivi. L’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum, senza che occorra l’esposizione delle ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione.
Nel merito dell’esenzione, la Corte conferma che le disposizioni introdotte dall’art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 mirano a rendere compatibile la disciplina interna con quella eurounitaria in tema di aiuti di Stato, e che il requisito del corrispettivo simbolico non è riducibile all’applicazione meccanica del rapporto tra corrispettivo medio e costo medio per studente. La retta è simbolica solo se irrisoria e del tutto residuale, così da non costituire remunerazione del servizio. Il giudice del gravame ha compiutamente accertato, dai bilanci, la presenza di consistenti utili di esercizio, incompatibili con un corrispettivo simbolico. Infine, escluso che l’esenzione IMU integri un aiuto di Stato, non si pone l’applicazione della regola de minimis.
Nota della Redazione
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