Ripetizione dell’addizionale provinciale sull’accisa, legittimato passivo è il fornitore (Cass. civ. Sez. III n. 32367 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 20 del 1989, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea è legittimato a esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, che potrà rivalersi verso lo Stato. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, pur senza specifica argomentazione su un motivo di gravame, adotti una motivazione logicamente incompatibile con la tesi della parte, implicandone il rigetto.

Il Fatto

Negli anni 2010 e 2011 la società fornitrice somministrò energia elettrica alla società utilizzatrice in forza di un contratto di fornitura. Nelle relative fatture la somministrante addebitò in rivalsa importi a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, versata all’amministrazione finanziaria. I crediti derivanti dal contratto erano stati ceduti sin dall’origine a una società di factoring, alla quale la somministrata effettuò i pagamenti.

Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., la società utilizzatrice domandò la condanna della fornitrice al pagamento, a titolo di ripetizione d’indebito ex art. 2033 cod. civ., della somma corrisposta a titolo di addizionale, deducendone la contrarietà al diritto dell’Unione europea. La domanda fu accolta in entrambi i gradi di merito. Avverso la sentenza d’appello la fornitrice ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, per ragioni di preliminarità logica, il quarto motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul corrispondente motivo di appello. Il motivo è infondato. Secondo il fermo convincimento di nomofilachia, il vizio di omessa pronuncia non sussiste allorché la decisione, pur senza specifica argomentazione su una domanda, un’eccezione o un motivo di gravame, adotti una motivazione incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della tesi prospettata, ciò implicandone l’implicito rigetto.

Nella specie, la pronuncia impugnata ha disatteso l’appello sulla scorta di un inquadramento giuridico dell’addizionale contrario a quello sostenuto con il motivo richiamato, da considerarsi pertanto, per logica inconciliabilità, implicitamente affrontato.

Quanto al primo motivo, la Corte richiama la regola generale secondo cui legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito è esclusivamente l’accipiens. La peculiarità della fattispecie sta nel fatto che la sentenza gravata individua la ricorrente come soggetto che ha effettivamente ricevuto la somma, fondandosi sull’impossibilità, in difetto della produzione del contratto di factoring, di stabilire gli esatti termini del rapporto tra la fornitrice e la cessionaria. Tale presupposto non risulta attinto da censura puntuale e specifica, essendo mancata in giudizio l’allegazione idonea e la prova dell’esatto regolamento di interessi.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo, scrutinate congiuntamente per l’intrinseca connessione delle questioni, sono infondati, occorrendo peraltro correggere la motivazione della sentenza impugnata, conforme a diritto nel dispositivo. Su vicenda sovrapponibile è intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce della Corte che hanno enunciato il principio sopra richiamato, qui integralmente condiviso: il consumatore finale è legittimato a ripetere l’indebito direttamente dal fornitore, poiché la dichiarata illegittimità costituzionale comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.

La conclusione è confermata anche in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che, ribadendo la natura di imposta indiretta dell’addizionale, è comunque intervenuta su disciplina travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di legittimità in ragione della pronuncia costituzionale sopravvenuta, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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