Esenzione ICI enti religiosi e de minimis nel recupero aiuti di Stato (Cass. civ. Sez. V n. 32364 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, il corrispettivo è simbolico solo quando presenta carattere irrisorio, marginale e del tutto residuale rispetto alla natura della prestazione, sì da non potersi porre in relazione col servizio reso e da rendere l’erogazione più prossima alla gratuità che a una prestazione sottoremunerata. Il criterio del rapporto tra corrispettivo medio e costo medio per studente non integra il presupposto dell’agevolazione, che esige una valutazione in concreto delle modalità non commerciali. Il disconoscimento dell’esenzione ICI per gli anni 2010 e 2011 non è implicazione automatica del divieto eurounitario di aiuti di Stato, dovendosi verificare in ogni singolo caso la sussistenza di un aiuto ai sensi dell’art. 107 TFUE. Conseguentemente, in sede di recupero va applicata la regola de minimis, con onere probatorio a carico del contribuente.

Il Fatto

Una congregazione religiosa, proprietaria di un’unità immobiliare adibita ad attività didattica e ricettiva, impugnava due avvisi di accertamento emessi da un Comune per l’ICI dovuta per gli anni 2010 e 2011, invocando l’esenzione per le attività di religione, istruzione e ospitalità svolte senza scopo di lucro.

La Commissione tributaria provinciale rigettava l’impugnazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello, rilevando che le rette scolastiche e i corrispettivi dell’ospitalità non erano simbolici e che l’attività ricettiva era rivolta a un pubblico indifferenziato. Il contribuente ricorreva in cassazione con dieci motivi, deducendo nullità della sentenza, difetto di motivazione degli atti impositivi, violazione dei presupposti dell’esenzione e contrasto col diritto eurounitario in materia di aiuti di Stato.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta i primi motivi. Gli avvisi di accertamento esponevano gli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa e i fatti giustificativi, ponendo il contribuente in grado di contestare l’an e il quantum. L’obbligo motivazionale non impone di indicare le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente applicabile, spettando al contribuente allegare e provare la causa di esclusione del tributo.

È inammissibile il motivo sull’art. 115 cod. proc. civ.: la violazione della norma si configura solo quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando valuta diversamente quelle proposte. La destinazione abitativa e di culto dedotta dal ricorrente è incompatibile con gli accertamenti in fatto della sentenza impugnata, che ha qualificato l’immobile come destinato ad attività didattica e ricettiva con modalità commerciali.

Nel merito, la Corte conferma l’infondatezza dei motivi sull’esenzione. Ribadisce che l’art. 7, comma 1, lett. i) presuppone l’utilizzo diretto dell’immobile e la sua destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito, con verifica in concreto delle modalità non commerciali e onere probatorio a carico del contribuente. Il corrispettivo simbolico non coincide col corrispettivo tenue o modesto, ma con quello irrisorio e marginale, tale da non porsi in relazione col servizio. Il parametro ministeriale sul costo medio per studente non vincola l’interpretazione del dato normativo e non è idoneo a qualificare il presupposto dell’agevolazione.

È invece fondato il nono motivo. La contrarietà della disposizione nazionale alla disciplina eurounitaria non è stata dichiarata una volta per tutte. La decisione della Commissione che ha disposto il recupero dell’esenzione ICI richiede di verificare in ogni singolo caso se il vantaggio individuale integri un aiuto ai sensi dell’art. 107 TFUE. In tale fase va applicata la regola de minimis, riferita all’imposta non versata e depurata delle sanzioni, con soglia di 200.000 euro su base mobile nel triennio. La questione non incontra le preclusioni processuali, ma l’onere probatorio grava sul contribuente, che può assolverlo con autocertificazione per il periodo anteriore al registro centrale degli aiuti.

La sentenza è cassata sul motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per il riesame in fatto sull’applicazione della regola de minimis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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