Esenzione IMU enti religiosi: onere probatorio a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 20317 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto con l’indicazione degli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa e dei riferimenti normativi che la giustificano, senza che l’ente impositore debba esporre le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile causa di esenzione. Spetta al contribuente dedurre e provare i presupposti dell’esenzione, che il giudice accerta in concreto. La presenza di più difensori della stessa parte non autorizza la moltiplicazione degli atti difensivi tipici: il compimento dell’atto da parte di uno dei difensori consuma il diritto della parte.
Il Fatto
Una congregazione religiosa impugna un avviso di accertamento emesso da un Comune in relazione all’IMU dovuta per l’anno 2012, con riferimento al possesso di due unità immobiliari e di un terreno. La Commissione tributaria provinciale aveva disatteso l’impugnazione. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, accoglie l’appello quanto a un fabbricato e a un terreno, riconoscendo l’esenzione, e lo rigetta quanto agli altri due immobili, per difetto di prova dell’utilizzo con modalità non commerciali.
La contribuente ricorre per cassazione con un solo motivo, deducendo la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione e la nullità della sentenza. Il Comune resiste con due controricorsi.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte rileva l’inammissibilità del secondo controricorso. Nel giudizio sono stati depositati due controricorsi, ciascuno assistito da una procura riferita a un ricorso diverso: solo il primo riguarda l’impugnazione della sentenza oggetto del presente giudizio. La Corte richiama il principio per cui la presenza di più difensori della stessa parte non consente di moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge, poiché il potere di compiere l’atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. Il compimento dell’atto da parte di uno dei difensori consuma il diritto della parte, che non può essere duplicato dall’altro.
Nel merito, il motivo è manifestamente destituito di fondamento. Il giudice del gravame ha espressamente esaminato la questione relativa alla motivazione dell’atto impositivo, rilevando che esso risultava sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati catastali degli immobili e dei riferimenti normativi giustificativi dell’imposta applicata.
Tale argomentazione è conforme alla giurisprudenza della Corte: l’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an e il quantum. Il requisito esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti. La Corte rimarca che l’onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.
Quanto al requisito oggettivo dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività con modalità non commerciali, la Corte conferma che esso va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente. Le esenzioni presuppongono una duplice condizione: l’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e l’esclusiva destinazione ad attività peculiari non produttive di reddito. Occorrono, dunque, un requisito oggettivo e un requisito soggettivo, e il diritto all’esenzione presuppone che l’utilizzo avvenga con modalità non commerciali, dovendo l’attività essere svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico.
Nota della Redazione
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