Prove presuntive e operazioni inesistenti nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12261 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova che l’operazione non è stata posta in essere, anche mediante elementi indiziari, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo. La prova presuntiva è idonea quando gli indizi siano valutati in un giudizio globale e non atomistico, risultando gravi, precisi e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. La regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento non è sufficiente a vincere la presunzione, perché dati facilmente falsificabili. Il giudice di merito che sussuma erroneamente fatti concreti sotto i caratteri della presunzione è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non già sotto il n. 5.
Il Fatto
Una società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’Ufficio aveva ripreso a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, i costi dedotti e l’imposta detratta in relazione a una fattura emessa da una società appaltatrice per lavori di realizzazione di un complesso immobiliare, ritenuti oggettivamente inesistenti, nonché la maggiore Iva dovuta su una fattura attiva emessa dalla contribuente per la vendita di una quota di un immobile, per cui era stata applicata l’aliquota agevolata del 10%.
La questione giunge in Cassazione dopo che il giudice di appello, premesso il principio del doppio binario tra giudizio penale e tributario, aveva ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Ufficio sulla base di plurimi elementi indiziari, non superati dalla prova contraria della società.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il riparto dell’onere della prova nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti. Qualora l’Amministrazione contesti l’indebita detrazione di fatture relative a operazioni mai poste in essere, spetta all’Ufficio indicare gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione; è poi onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo.
Tale prova non può risolversi nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Accertata l’assenza dell’operazione, è esclusa la buona fede del cessionario o committente nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti.
Quanto alla prova dell’Ufficio, la legge ammette le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove certe. Il giudice tributario di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi, dando atto in motivazione dei risultati; solo in un secondo momento, ove li ritenga dotati dei requisiti, dà ingresso alla prova contraria del contribuente.
La Corte ribadisce che la gravità, precisione e concordanza vanno ricavate dal complessivo esame degli indizi, in un giudizio globale e non atomistico, nel quale un indizio rafforza e trae vigore dall’altro. Alla Cassazione compete il controllo della corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, con censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e non già sotto il n. 5.
Nel caso di specie, i motivi dal secondo al quarto tendono a una nuova interpretazione di questioni di merito: la Commissione regionale ha valutato la fittizietà della fattura sulla base di plurime evidenze esaminate complessivamente e ritenute gravi, precise e concordanti, con apprezzamento in fatto non sindacabile in legittimità, senza che fosse offerta idonea prova contraria. Il quinto e il primo motivo sono inammissibili: il primo perché non deduce un fatto storico, il secondo perché non attinente al decisum. Il sesto motivo è inammissibile perché sollecita una rivisitazione del giudizio di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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