Esenzione IMU enti religiosi: prova concreta dell’uso non commerciale (Cass. civ. Sez. V n. 17888 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali destinati alle attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile all’IMU 2014 per il rinvio operato dall’art. 9, comma 8, del d.l. n. 23 del 2011, il requisito oggettivo dell’esenzione va accertato in concreto, verificando che l’attività esente sia svolta nell’immobile, in modo esclusivo e per l’intero periodo d’imposta, senza le modalità di un’attività commerciale. La prova grava sul contribuente, che non può assolvervi con il richiamo allo statuto, a certificazioni generali o alla destinazione futura dell’immobile: occorre dimostrare l’effettivo utilizzo non commerciale nel periodo contestato.
Il Fatto
Una società concessionaria per l’esazione delle entrate patrimoniali di un Comune propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto il proprio appello. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso di un ente religioso avverso un avviso di accertamento IMU 2014.
La società lamenta che il giudice d’appello abbia riconosciuto l’esenzione ritenendo sussistenti i presupposti sulla sola base della qualifica soggettiva del contribuente e di una destinazione futura indicata nell’atto di donazione dell’area, senza accertare l’utilizzo concreto dei beni nel periodo d’imposta. L’ente religioso resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’esenzione: norma speciale e derogatoria, di stretta interpretazione, non applicabile oltre le ipotesi tipiche, con divieto di analogia e di interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 14 preleggi. L’agevolazione richiede il concorso di un presupposto soggettivo — la natura non commerciale dell’ente ex art. 87, comma 1, lett. c), Tuir — e di un presupposto oggettivo, dato dallo svolgimento nell’immobile, con modalità non commerciali, di una delle attività elencate dalla norma.
Richiamando la decisione della Commissione UE 2013/286, la Corte ribadisce che l’esenzione non può alterare le regole della libera concorrenza configurando un aiuto di Stato inammissibile: solo l’attività svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico rende compatibile il beneficio con il diritto dell’Unione. Né il requisito soggettivo né quello oggettivo, pur necessari, bastano da soli a escludere l’incidenza delle modalità concrete di svolgimento dell’attività sul mercato.
Sul piano probatorio, pur restando l’ente impositore attore in senso sostanziale, è onere del contribuente provare i presupposti dell’esenzione, che costituisce fatto impeditivo della pretesa di prelievo. Non è sufficiente il richiamo allo statuto o a certificazioni di carattere generale: la sussistenza del requisito oggettivo non può desumersi da documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo verificare che tale attività non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il giudice d’appello ha fondato il riconoscimento dell’esenzione su riscontri documentali attestanti a priori la destinazione dell’immobile, in particolare sulla previsione contenuta nell’atto di donazione. Manca del tutto l’accertamento dell’effettivo utilizzo esclusivo dei beni, nel periodo d’imposta in contestazione, per una delle attività esenti. Il ricorso è dunque accolto, assorbita ogni altra questione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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