Redditometro: onere del contribuente e spese ripartite nei cinque anni (Cass. civ. Sez. V n. 2746 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria che il contribuente deve fornire per superare la ricostruzione presuntiva dell’Amministrazione non può limitarsi alla dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica nella sua sfera patrimoniale. Il contribuente è onerato della prova di circostanze sintomatiche dell’entità e della durata del possesso di tali redditi, idonee a collegarli alla maggiore capacità contributiva accertata. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che impongono al contribuente l’onere della prova contraria. La novella dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 recata dall’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 si applica ai soli periodi d’imposta dal 2009.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, in accoglimento dell’appello incidentale, aveva rigettato il proprio appello principale. I giudici di merito avevano annullato gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato in via sintetica, avvalendosi delle risultanze del redditometro, i redditi dichiarati da due contribuenti per gli anni 2007 e 2008.

La questione centrale riguarda l’ampiezza dell’onere probatorio gravante sul contribuente e l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis agli incrementi patrimoniali realizzati dopo il periodo accertato. I contribuenti resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui l’Agenzia sostiene la natura di presunzioni legali delle risultanze del redditometro, è dichiarato inammissibile per genericità. La Corte rileva che il motivo contrasta astrattamente un’affermazione di principio senza porla in relazione concreta con la fattispecie e senza confrontarsi con la ratio decidendi, richiamando le Sezioni Unite n. 25573 del 2020 e Cass. n. 19989 del 2017.

Il secondo motivo è accolto. La Corte afferma che la prova contraria del possesso di redditi non imponibili non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica. Pur non essendo esplicitamente richiesta la prova dell’utilizzo di tali redditi per coprire le spese, il contribuente è onerato della prova di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o potuto accadere. La norma àncora a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, la disponibilità dei redditi, per consentirne la riferibilità alla maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico. La prova documentale, come l’esibizione degli estratti conto bancari, non risulta particolarmente onerosa (richiamate Cass. n. 37985 del 2022, Cass. n. 1332 del 2016, Cass. n. 8995 del 2014).

La Corte esclude poi che incida sulla distribuzione dell’onere probatorio il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992. La precisazione che la fondatezza della prova va valutata “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale” salvaguarda le presunzioni legali previste dalla normativa sostanziale, quale quella in materia di accertamento sintetico. Ne deriva il principio secondo cui la nuova disposizione non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che impongono al contribuente l’onere della prova contraria.

Anche il terzo motivo è accolto. Ai periodi d’imposta 2007 e 2008 si applica, ratione temporis, l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedente le modifiche dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010, che si applica solo dall’anno d’imposta 2009. Nella versione previgente il quinto comma prevede che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno e nei quattro precedenti. La circostanza che la spesa sia stata effettuata dopo il 2008 non determina l’applicazione della novella, non sussistendo per l’Amministrazione l’obbligo di coincidenza tra periodo d’imposta accertato e anno della spesa (richiamata Cass. n. 27433 del 2021).

La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo comporta la cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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