Esenzione IMU fabbricati rurali: serve l’annotazione catastale (Cass. civ. Sez. V n. 28480 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per i fabbricati strumentali all’attività agricola non iscritti nella categoria catastale D/10, l’agevolazione spetta solo se negli atti catastali risulti l’annotazione del requisito di ruralità, nelle forme previste dall’art. 5 del d.m. del Ministero economia e finanze del 26 luglio 2016. L’annotazione equivale all’attribuzione del requisito e produce gli effetti retroattivi disciplinati dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013. Non è invece sufficiente la mera situazione di fatto della destinazione agricola dell’immobile, né l’ubicazione in comune montano, quando il contribuente abbia chiesto il riconoscimento della ruralità e non abbia impugnato il rigetto dell’istanza.

Il Fatto

Il contribuente è titolare di un fabbricato classificato in catasto come D/08, situato nel territorio di un comune classificato come montano. L’ente locale gli ha notificato due avvisi di accertamento per il pagamento dell’IMU riferita agli anni 2012 e 2013, per complessivi 2.879,00 euro e 3.940,00 euro. Il contribuente ha impugnato gli atti e la Commissione tributaria provinciale ha accolto integralmente il ricorso.

Il comune ha proposto appello, respinto dalla Commissione tributaria regionale. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola godano delle agevolazioni fiscali, richiamando l’esenzione prevista per gli immobili ubicati in comuni montani o parzialmente montani, e ha confermato la decisione di primo grado sulla base dell’effettiva destinazione agricola e della collocazione territoriale dell’immobile. Avverso tale pronuncia il comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui il contribuente ha resistito con controricorso e successiva memoria.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il comune deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993 e del d.l. n. 70 del 2011. La sentenza impugnata avrebbe concesso l’esenzione pur in presenza di una classificazione catastale diversa dalla D/10, ritenendo decisivi l’uso agricolo effettivo e l’ubicazione in comune montano.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui, per fruire dell’agevolazione per ruralità, non è necessario che l’immobile sia iscritto nella categoria catastale D/10. Tuttavia, a tale classificazione è equiparabile solo la presenza di una espressa annotazione del requisito di ruralità, non una mera situazione di fatto. Nella specie, l’annotazione nelle forme previste dall’art. 5 del d.m. del 26 luglio 2016 equivale all’attribuzione del requisito, con gli effetti retroattivi dell’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013.

Il percorso argomentativo si fonda sulla ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia. Il d.l. n. 70 del 2011 subordinava il riconoscimento della ruralità a una domanda di variazione della categoria catastale, disciplinata dal d.m. 14 settembre 2011. Il d.l. n. 201 del 2011 ha poi abrogato quelle disposizioni e ha previsto che le domande già presentate producessero il riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario. Il d.m. 26 luglio 2012 ha quindi introdotto la specifica annotazione negli atti catastali quale modalità di inserimento del requisito. Da ultimo, l’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 ha stabilito che le domande di variazione catastale e l’inserimento dell’annotazione producono gli effetti del riconoscimento della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

La Corte ne trae la conseguenza che l’agevolazione spetta ai fabbricati che in catasto dispongono dell’annotazione circa la sussistenza del requisito di ruralità. Nel caso concreto, il contribuente aveva presentato istanza di riconoscimento della ruralità, respinta dall’amministrazione, e non aveva impugnato quel rigetto. La Commissione tributaria regionale, dunque, non poteva pronunciarsi sulla base del mero dato fattuale della destinazione agricola, ma doveva verificare l’esistenza dei requisiti catastali richiesti.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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