Revocazione della sentenza di cassazione e valore della lite tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 28482 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, il valore della controversia in materia tributaria va stabilito in relazione all’importo del tributo e dei relativi accessori, se dovuti, oggetto di contestazione con l’originario ricorso per cassazione. L’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti, purché non cada su un punto controverso. Non integra errore revocatorio la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte, trattandosi di errore di giudizio e non di fatto.

Il Fatto

Le contribuenti, coeredi di un de cuius, avevano proposto ricorso per la revocazione della sentenza con cui la Cassazione, decidendo giudizi riuniti, aveva rigettato il loro ricorso avverso il diniego di condono e accolto quello dell’Agenzia delle Entrate sull’avviso di liquidazione originario.

Avverso quella pronuncia le coeredi hanno proposto ricorso per revocazione, affidato a due motivi, entrambi incentrati sull’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 391-bis cod. proc. civ., che consente la revocazione delle sentenze di cassazione nei soli casi di errori materiali o di calcolo ex art. 287 cod. proc. civ. ovvero di errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. Quest’ultimo richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e non attinente a una errata valutazione delle risultanze processuali.

Con il primo motivo le ricorrenti lamentavano che la sentenza revocanda aveva confermato la legittimità del diniego di condono sulla scorta di un fatto che assumevano incontestabilmente escluso. La Corte osserva che, in realtà, la parte deduce un errore di diritto: la determinazione del valore della controversia definibile e l’esistenza di una soccombenza parziale dell’Ufficio costituivano ragioni espressamente impugnate e oggetto di discussione tra le parti, risolte dalla Cassazione alla luce delle rispettive tesi difensive.

Ne deriva che non sussiste alcun errore di fatto di immediata evidenza. L’impugnazione è inammissibile sulla scorta del principio per cui non integra errore revocatorio la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte, trattandosi di errore di giudizio e non di fatto, come affermato dalla Sez. VI n. 10184 del 27.04.2018. Analogamente, la Sez. Un. n. 13181 del 28.05.2013 esclude il travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti mediante attività valutativa.

Anche il secondo motivo non coglie nel segno. La Corte ritiene che i giudici di legittimità abbiano sostanzialmente rigettato l’eccezione di estinzione, reputando implicitamente non necessaria un’apposita istanza di trattazione in ragione della riunione dei giudizi, che aveva determinato la trattazione congiunta dei ricorsi.

Nessun errore di fatto revocatorio è dunque configurabile: il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese. Su quest’ultimo punto la Corte chiarisce che, nel processo tributario, l’art. 12 d.lgs. n. 546/92 e l’art. 5, comma 4, del DM 55/2014 conducono a parametrare la nota spese all’importo complessivamente contestato con l’originario ricorso, fissando il relativo principio di diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *