Operazioni triangolari IVA e capitalizzazione dei costi di campionario (Cass. civ. Sez. V n. 30183 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni triangolari ai fini IVA, la non imponibilità della prima cessione nazionale presuppone la prova, il cui onere grava sul contribuente, che l’operazione sia stata voluta, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, dalla comune volontà degli originari contraenti come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero. Il semplice trasporto della merce oltre il confine non è sufficiente a fondare il regime di non imponibilità. La capitalizzazione dei costi sostenuti per la formazione di un nuovo catalogo costituisce valutazione di merito, che richiede l’accertamento della straordinarietà dell’operazione, dell’utilità pluriennale e dell’assenza di contropartita in incrementi di valore di specifici beni iscritti all’attivo.
Il Fatto
Una società calzaturiera impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2010. L’atto impositivo si fondava su due riprese: la prima contestava la cessione all’estero di merce in nome e per conto di altro soggetto; la seconda contestava la deducibilità di una quota di ammortamento dei costi sostenuti per la realizzazione di un nuovo campionario.
La CTP accoglieva il ricorso e la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice d’appello riteneva provata la consegna all’estero della merce e la regolarità dell’ammortamento dei costi del catalogo, ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 109, comma 1, del TUIR. L’Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la nozione di operazione triangolare: due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno fuori dal territorio nazionale, oggetto di un solo trasporto. La disciplina dell’art. 58, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993 rende neutra la prima cessione nazionale quando i beni sono vincolati alla cessione intracomunitaria.
Il primo cessionario, realmente interposto, non acquisisce una vera signoria dominicale sui beni, ma assume un vincolo di destinazione sulla merce. Tale interposizione impedisce di qualificare il trasferimento come cessione ai sensi dell’art. 14, § 1, della direttiva IVA. La Corte richiama la giurisprudenza unionale (CGUE Bakati Plus, Unitel, Pieńkowski) e la valutazione globale delle circostanze per stabilire se vi sia stato trasferimento del potere di disporre del bene.
Sul piano dell’onere della prova, la Corte richiama Cass. n. 4408 del 23/02/2018: le espressioni “a cura” del cedente e “per suo conto” vanno interpretate in relazione allo scopo della norma, che è evitare operazioni fraudolente. È essenziale la prova che l’operazione, fin dall’origine, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto all’estero. La CTR ha erroneamente ritenuto sufficiente il solo trasporto, omettendo il compiuto accertamento documentale. Il motivo è accolto.
Il secondo motivo è fondato nei limiti indicati. I costi di ricerca e sviluppo possono essere capitalizzati e ammortizzati, oltre che dedotti integralmente nell’esercizio di competenza, secondo l’art. 108, comma 1, del TUIR. La valutazione è di merito e richiede: un progetto chiaramente identificato e misurabile; costi non ricorrenti, strumentali a nuove attività o al lancio di nuovi prodotti; utilità pluriennale con ragionevoli ritorni economici; assenza di contropartita in incrementi di valore di specifici beni.
La CTR non ha chiarito se l’operazione avesse carattere di straordinarietà, differenziandosi dal campionario ordinario, né se vi fosse stata una contropartita in beni iscritti all’attivo. Non ha inoltre spiegato perché i costi pluriennali non siano stati ammortizzati anche nell’anno 2009. La sentenza è cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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