Esenzione IMU Onlus solo se l’attività non è svolta con modalità commerciali (Cass. civ. Sez. V n. 6095 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile all’IMU per il 2012, spetta solo in presenza di un presupposto soggettivo — natura non commerciale dell’ente — e di un presupposto oggettivo, dato dallo svolgimento nell’immobile, con modalità non commerciali, di una delle attività agevolate. Trattandosi di norma di natura speciale, è vietata non solo l’analogia ma anche l’interpretazione estensiva. L’esenzione è compatibile con il diritto UE solo se l’attività è resa a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico: diversamente opererebbe un aiuto di Stato inammissibile e disapplicabile dal giudice nazionale. Grava sul contribuente l’onere di provare in concreto il carattere non commerciale delle modalità di svolgimento dell’attività.
Il Fatto
Una fondazione con finalità assistenziali impugna un avviso di accertamento IMU 2012 emesso da un comune, deducendo il diritto all’esenzione per l’immobile destinato ad attività a favore di anziani disagiati, conformemente alle proprie finalità istituzionali.
La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale riforma la decisione e respinge l’appello dell’ente, escludendo l’esenzione perché la fondazione non avrebbe dimostrato che l’attività si svolgeva con modalità non commerciali. La fondazione propone ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’esenzione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 opera per gli immobili dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Il richiamo all’art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 individua il requisito soggettivo.
Poiché la disposizione introduce un’agevolazione fiscale, essa ha natura speciale e non tollera applicazione analogica né interpretazione estensiva, in coerenza con l’art. 14 delle preleggi. In questa prospettiva la Corte valorizza l’evoluzione normativa indotta dalla decisione della Commissione UE 2013/286: se l’esenzione incide su un settore operante alle condizioni di mercato, finisce con l’alterare la libera concorrenza configurando un aiuto di Stato inammissibile ex art. 107, paragrafo 1, TFUE.
Ne deriva che solo l’attività svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico rende il requisito oggettivo compatibile con il diritto UE. Né il requisito soggettivo né quello oggettivo, pur necessari, bastano da soli: un ente senza scopo di lucro può svolgere attività economica, e la finalità sociale non è incompatibile con il carattere economico-produttivo. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 13970 del 2016 e le successive n. 4066 del 2019, n. 6795 del 2020, n. 18831 del 2020, n. 28578 del 2020 e n. 15364 del 2022.
Convergente è la casistica specifica. Secondo Cass. n. 32765 del 2022, l’esenzione non si applica ai fabbricati ove si svolga attività sanitaria, anche in regime di accreditamento con il SSN, poiché le tariffe convenzionali coprono i costi e remunerano i fattori della produzione. Per Cass. n. 24044 del 2022, la natura di Onlus della fondazione non è sufficiente: occorre la prova che l’attività non sia svolta con modalità commerciali. E Cass. n. 6711 del 2015 ribadisce che il contribuente ha l’onere probatorio dei presupposti dell’esenzione, fatto impeditivo della pretesa di prelievo.
Nel caso concreto il giudice di merito ha accertato che la fondazione non aveva dimostrato il carattere non commerciale dell’attività assistenziale svolta nell’immobile. Essendo tale accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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