Accertamento presuntivo new slot: prove da dati dei concessionari e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 6358 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, è legittima anche se l’atto richiamato non è stato allegato o trasmesso al contribuente, purché questi ne abbia avuto conoscenza effettiva e tale da poter approntare le proprie difese. In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa fondato su presunzioni semplici, la scelta di ricorrere alle presunzioni e la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza costituiscono apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; la critica del ragionamento presuntivo è ammissibile solo per un vizio di sussunzione, non per la mera prospettazione di un’inferenza probabilistica alternativa o di un diverso convincimento. L’omesso esame di un elemento indiziario non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non di mere risultanze probatorie.
Il Fatto
Alla società, gestore di apparecchi new slot ai sensi dell’art. 110 t.u.l.p.s., l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno 2014, contestando maggiori ricavi sulla base della differenza tra il compenso erogato dai concessionari di rete e quello dichiarato dalla società. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per mancata prova della tempestività. In appello, la Commissione tributaria regionale, ritenuto tempestivo il ricorso, lo rigettava nel merito, ritenendo legittima la presunzione sui maggiori ricavi e ponendo a carico della società l’onere di provare la diversa ripartizione dei compensi con gli esercenti.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminando il primo motivo di ricorso, esclude la censurata carenza di motivazione dell’avviso di accertamento. Richiamando il principio per cui la motivazione per relationem è legittima anche in assenza di allegazione dell’atto richiamato, qualora il contribuente ne abbia avuto conoscenza, la Corte valorizza il dato, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui l’atto impositivo si fondava su distinte periodiche con dati analitici trasmessi dai concessionari, a perfetta conoscenza della società. La mancata allegazione delle comunicazioni non vizia, quindi, l’atto, se il contribuente è stato posto in condizione di comprendere la pretesa e di difendersi.
Il secondo motivo viene dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello. La Corte ribadisce che in tema di presunzioni la violazione di legge può essere censurata in sede di legittimità solo per “vizio di sussunzione”, ossia quando il giudice di merito abbia violato il metodo di valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, non quando abbia interpretato gli elementi in un modo piuttosto che in un altro. La semplice prospettazione di una diversa inferenza probabilistica o di un convincimento alternativo non è sufficiente.
Nel caso di specie, la prova dei maggiori ricavi era desunta da dati contabili certi, ossia i compensi netti certificati dai concessionari, e la società non aveva assolto all’onere di dimostrare una diversa ripartizione esibendo i contratti con gli esercenti. La mancata valutazione di un singolo elemento indiziario non integra l’omesso esame di un fatto decisivo, che ricorre solo quando il fatto storico, oggetto di discussione e decisivo, non sia stato considerato dal giudice. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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