Fideiussioni in sentenza esenti da registro se tassate sostitutivamente (Cass. civ. Sez. V n. 6893 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fatto che l’art. 15, secondo comma, d.P.R. n. 601/1973 non estenda l’assoggettamento delle operazioni di credito a un’unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi, i quali restano soggetti a imposizione secondo il regime ordinario, non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti, divengano soggette anche a imposta di registro ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986. Tale disposizione disciplina l’imposizione degli atti enunciati e non registrati e non riguarda né l’enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti a imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente assoggettati a imposizione. Ne consegue che le fideiussioni correlate a finanziamenti a medio e lungo termine, già tassate in via sostitutiva, restano escluse dall’imposta di registro anche quando siano enunciate in un provvedimento del giudice.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una banca, dante causa di altro istituto, un avviso di liquidazione per imposta di registro di oltre sei milioni di euro, dovuta — secondo l’Ufficio — per la registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva parzialmente accolto i ricorsi in opposizione allo stato passivo di una società fallita. La pretesa riguardava l’enunciazione, in quel provvedimento, delle fideiussioni prestate da alcuni istituti di credito.
La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso. Da qui il ricorso per cassazione dell’Ufficio, affidato a un unico motivo, e il controricorso della banca.
La Motivazione della Corte
La questione centrale è se l’imposta di registro debba applicarsi agli atti giudiziari che enuncino contratti di garanzia quando tali contratti siano già stati tassati con l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 17 d.P.R. n. 601/1973. La Corte dà continuità all’orientamento consolidato e conclude in senso negativo.
L’Ufficio sosteneva che l’esenzione dell’art. 15 è norma di stretta interpretazione e che il secondo comma sottopone gli atti giudiziari al regime ordinario, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1999. La Corte ribalta l’argomento: l’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, che disciplina l’imposizione degli atti enunciati e non registrati, non riguarda né l’enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti a imposizione sostitutiva.
Il regime derogatorio del secondo comma è diretto a escludere l’esenzione per gli atti giudiziari che definiscono giudizi aventi a oggetto operazioni di finanziamento o garanzia esenti, ma non comporta l’assoggettamento a registro dei contratti di finanziamento e di garanzia già incisi dall’imposta sostitutiva. Diversamente opinando, gli atti favoriti dall’erario sarebbero incisi, in caso di azioni giudiziarie, in misura maggiore degli atti non favoriti.
Il richiamo alla sentenza n. 7 del 1999 è giudicato non pertinente: la legittimità costituzionale della norma che assoggetta a registro le disposizioni enunciate nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria non incide sull’interpretazione degli artt. 15 e ss. d.P.R. n. 601/1973 e sulla ricostruzione del regime fiscale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. La Commissione tributaria regionale ha quindi correttamente escluso l’applicabilità dell’imposta.
Il ricorso è rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni e del consolidarsi, nel corso del giudizio, degli orientamenti richiamati.
Nota della Redazione
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