Esenzione IMU scuola paritaria esclusa per retta non simbolica (Cass. civ. Sez. V n. 6501 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per gli immobili destinati ad attività didattica, presuppone la coesistenza del requisito soggettivo (ente non commerciale) e del requisito oggettivo, da accertare in concreto, dello svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE solo quando l’attività sia svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio. Grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione. Il superamento del limite del costo medio per studente non determina alcun automatismo ai fini del riconoscimento del beneficio.
Il Fatto
Un istituto religioso propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato l’appello contro la decisione di prime cure. La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU relativa a cinque immobili destinati a scuola paritaria. Il giudice di appello aveva confermato il diniego dell’esenzione, ritenendo insussistenti i presupposti richiesti dalla legge.
Il ricorrente deduce quattro motivi: la violazione della disciplina dell’esenzione, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la nullità della stessa per motivazione apparente e l’errata valutazione della motivazione dell’avviso di accertamento. Il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, derogando all’ordine di prospettazione. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, non sono più deducibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla verifica del minimo costituzionale. Inoltre, il vizio si scontra con la preclusione della doppia conforme: il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito, ciò che non ha fatto.
Il terzo motivo è infondato. La Corte ricorda che l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992 richiede la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto e che la motivazione apparente integra nullità della sentenza. Nella specie, tuttavia, la sentenza impugnata contiene un’adeguata illustrazione delle ragioni del rigetto, con un’analisi dell’evoluzione normativa e una valutazione in fatto sull’insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo.
Il quarto motivo è pure inammissibile, per difetto di autosufficienza del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ.: il ricorrente non ha trascritto i passi dell’avviso di accertamento che assume erroneamente interpretati, impedendo alla Corte ogni verifica. Nel merito, l’obbligo motivazionale dell’atto impositivo risulta comunque adempiuto, avendo consentito al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’esenzione, dalla formulazione originaria fino alle modifiche del 2005-2006 e alla riformulazione dell’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012, che ha introdotto il riferimento alle modalità non commerciali, specificate dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200. Alla luce della decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P e altre, l’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo quando l’attività sia svolta gratuitamente o dietro corrispettivo simbolico. L’attività didattica è non economica solo se la retta copre una frazione del costo effettivo del servizio.
Il giudice di appello ha correttamente valutato che una retta annua per studente di 1.900,00 euro esclude, per la sua consistenza, l’irrisorietà del corrispettivo, giustificando il diniego dell’esenzione. Nessun automatismo deriva dal raffronto con il costo medio per studente fissato dal Ministero: le istruzioni al modello dichiarativo non sono vincolanti e non possono derogare alla normativa primaria e secondaria. Il ricorso è quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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