Notifica a mezzo posta: onere del contribuente di provare la tempestività del ricorso, anche quando l’Ufficio depositi la CAD solo in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 19108 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, a norma dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, il contribuente è tenuto a depositare l’atto impugnato con la relativa notificazione quando sia eccepita la tardività del ricorso. Su di lui grava l’onere di provare la tempestiva introduzione del giudizio. Il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 10012 del 2021, in tema di deposito della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) da parte dell’Ufficio, opera solo nell’ipotesi in cui il contribuente neghi di aver mai ricevuto l’atto, non quando ne affermi la ricezione in una data diversa.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito per l’anno d’imposta 2007, determinato in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva. Il contribuente impugnava l’avviso, ma la Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile perché tardivo.

La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, precisando che la notifica dell’avviso si era perfezionata il 22 dicembre 2012 e che il ricorso, proposto il 27 maggio 2013, era successivo alla scadenza del termine, anche considerando l’effetto sospensivo dell’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente. Questi proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il contribuente deduceva la violazione dell’art. 8 l. n. 890/1982, lamentando che l’Agenzia aveva depositato solo all’udienza di discussione in appello la CAD, documento che provava l’avvenuta spedizione della raccomandata e il conseguente perfezionamento della notifica. Secondo il ricorrente, tale deposito era tardivo e quindi inammissibile.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto introduce un tema di indagine irrilevante. La circostanza è superflua perché la CAD può essere depositata sempre in appello, trattandosi di una mera difesa volta a contrastare le ragioni del ricorso originario e non di un’eccezione in senso stretto. In ogni caso, il contribuente non aveva mai dedotto di non aver ricevuto l’avviso, avendo anzi affermato sin dal ricorso originario di averlo ricevuto il 28 dicembre 2012.

La Corte ha quindi applicato il principio per cui, nel processo tributario, il contribuente è tenuto a provare la tempestività del proprio ricorso quando l’Ufficio ne eccepisca la tardività. Nella specie, nessuna prova della ricezione dell’avviso nella data indicata era stata fornita. Quanto al principio delle Sezioni Unite n. 10012 del 2021, la Corte ne ha circoscritto la portata all’ipotesi in cui il contribuente neghi di aver mai ricevuto l’atto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per omesso esame del merito, è stato ritenuto infondato, in quanto l’omesso esame costituisce il precipitato logico-giuridico della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, confermata con il rigetto del primo motivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *