Esenzione IMU solo per i veri alloggi sociali, prova a carico dell’ente (Cass. civ. Sez. V n. 879 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi posseduti dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma esclusivamente a quelli che presentano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008. L’onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione grava sul contribuente, che ne invoca l’applicazione. La valutazione delle prove sulla natura degli alloggi costituisce accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. La sanzione tributaria non richiede la dimostrazione del dolo o della colpa, essendo sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, salvo che il contribuente provi l’errore inevitabile.

Il Fatto

La vicenda riguarda un avviso di accertamento IMU 2014 notificato a un ente di edilizia residenziale pubblica per gli immobili di sua proprietà. Il contribuente impugna l’atto, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, accoglie l’appello del Comune e dichiara legittimo l’accertamento.

L’ente propone ricorso per cassazione con cinque motivi, sostenendo in particolare che l’esenzione IMU opererebbe per tutti gli immobili di proprietà dell’ente, a prescindere dalle loro caratteristiche e dalla destinazione ad abitazione principale degli assegnatari. Il Comune resiste con controricorso, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dei motivi e comunque il rigetto. La ricorrente deposita memoria, eccependo la mancata allegazione della procura speciale al controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra alloggio sociale e alloggio di edilizia residenziale pubblica in senso lato. Richiamando un proprio precedente (Sez. V n. 14511 del 2024), afferma che l’esenzione non copre tutti gli immobili assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, ma solo quelli che rispondono ai requisiti del d.m. 22 aprile 2008, essendo destinati a ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati.

Il sistema normativo, osserva la Corte, distingue chiaramente due ipotesi: il comma 2, lett. b, dell’art. 13 richiama gli alloggi sociali definiti dal decreto ministeriale, mentre il comma 10 dello stesso articolo prevede la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale riferendosi agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Ne deriva che la tesi dell’esenzione generalizzata è priva di fondamento, non potendo prescindersi dalla prova della condizione oggettiva di alloggio sociale.

La prova del requisito spetta al contribuente, trattandosi di esenzione, secondo un ulteriore precedente (Sez. V n. 20971 del 2024). Nel caso concreto la Commissione regionale ha valutato le prove, rilevando che da esse non emergeva la natura sociale degli alloggi e la sussistenza dei criteri di costruzione, mentre i controlli eseguiti dal Comune avevano evidenziato la mancanza delle caratteristiche tecniche necessarie. Tale valutazione è accertamento di fatto, insindacabile in legittimità, come già chiarito da altra pronuncia (Sez. II n. 21187 del 2019).

Quanto al primo motivo, la censura di motivazione apparente è infondata perché la sentenza impugnata è adeguatamente argomentata. Il quarto motivo, che denuncia violazione del contraddittorio preventivo, è inammissibile per difetto di specificità (Sez. V n. 16036 del 2015): la decisione regionale ha trattato implicitamente la questione, e comunque la materia dell’esenzione IMU non è tributo armonizzato, non essendo richiesto il contraddittorio preventivo (Sez. Trib. n. 18489 del 2024). Né ricorrono i presupposti dell’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, inapplicabile ratione temporis e non riferibile a un avviso che non recupera imposte sui redditi o IVA.

Infine, il quinto motivo è infondato: per l’applicabilità delle sanzioni tributarie basta la coscienza e la volontà della condotta, senza prova del dolo o della colpa, che si presume fino a prova contraria (Sez. V n. 2139 del 2020). Non sussiste incertezza normativa, essendo la giurisprudenza consolidata (Sez. V n. 3431 del 2019). La Corte rigetta il ricorso, con raddoppio del contributo unificato, e dichiara l’inammissibilità del controricorso per mancata allegazione della procura speciale, con conseguente non liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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