Esenzione IRPEF estesa alle vittime del dovere equiparate (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 54 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 si applica ai trattamenti pensionistici spettanti a tutte le vittime del dovere, comprese quelle equiparate ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005, a prescindere da qualsiasi correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. La lettera della disposizione richiama le leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e i commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 esclusivamente per delimitare l’ambito soggettivo dei destinatari, non i trattamenti pensionistici agevolati. Ne consegue che l’esenzione IRPEF non può essere limitata alle sole vittime del dovere il cui nocumento sia direttamente correlato all’evento genetico dello status.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente dell’Esercito in quiescenza, ha impugnato la comunicazione con cui l’INPS aveva respinto la domanda di riliquidazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici fiscali derivanti dallo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, segnatamente l’esenzione IRPEF sulla pensione.
L’INPS aveva motivato il rigetto sostenendo che il beneficio spetterebbe solo alle vittime del dovere il cui nocumento fosse correlato all’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello status. Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, richiamando la lettera della norma e plurimi precedenti della Corte di Cassazione. Il giudizio, dopo un’istruttoria disposta con ordinanza per acquisire la certificazione del Ministero dell’Interno, è pervenuto alla decisione.
La Motivazione della Corte
Acquisita l’attestazione del Ministero dell’Interno, il Giudice Unico ha accertato che il ricorrente è stato inserito nella graduatoria unica nazionale delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati. La questione giuridica centrale riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016, che estende ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere i benefici fiscali di cui all’art. 2, commi 5 e 6, legge n. 407/1998 e all’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004.
Il Collegio osserva che i richiami normativi contenuti nella disposizione richiamano leggi che non prevedono trattamenti pensionistici, ma regolano la nozione di vittima del dovere e gli istituti della speciale elargizione e dell’assegno vitalizio. Tali richiami sono quindi funzionali esclusivamente a delimitare i destinatari dell’estensione, non i trattamenti agevolati. La lettera della norma estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza richiedere alcuna correlazione tra la pensione e l’evento genetico dello status.
Nessun argomento contrario si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi. L’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004 concerne l’esenzione IRPEF della pensione maturata ai sensi del comma 1 e non contiene alcun riferimento alla correlazione tra pensione ed evento. Anche l’aumento figurativo dell’anzianità contributiva, ulteriore e diverso beneficio, non è riferito alla pensione maturata a seguito dell’evento lesivo. La tesi dell’amministrazione non risulta quindi supportata dalla lettera delle disposizioni, il che esclude il richiamo al principio secondo cui le norme di agevolazione tributaria non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
La conclusione è confortata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha affermato la decorrenza dei benefici fiscali dal 1° gennaio 2017, e dalla giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato come, ove alle vittime del dovere sia esteso un beneficio previsto per le vittime del terrorismo, la misura debba essere analoga per evitare ingiustificate disparità di trattamento. Il ricorso è pertanto accolto, con liquidazione delle spese legali a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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