Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 174 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Ove il conto sia stato depositato e risulti parificato, con parere dell’organo di revisione interno, il giudizio è definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2020, di una struttura ricettiva comunale affidata a un agente contabile esterno, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.

Con decreto del giudice designato il termine è stato fissato. L’amministrazione comunale ha poi trasmesso la documentazione contabile; l’agente ha depositato memoria chiedendo il discarico per aver reso il conto. Alla camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice prende atto che il conto giudiziale risulta depositato, parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno. Su questa base rileva che la ragione strumentale dell’istanza è venuta meno: il procedimento di resa del conto ha esaurito la propria funzione.

La Corte ricostruisce la natura dell’istituto richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e un proprio precedente (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198). Da tali arresti ricava che il procedimento per resa di conto, seppur strumentale al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi.

Tale natura si riflette sul modo di definizione: il giudizio si chiude con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza. La Corte sottolinea che, alla luce degli artt. 141 e ss. c.g.c., questa forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico adotti: dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti.

Ne segue che, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nella procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c..

Quanto alle spese, rilevata l’assenza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, il giudice non provvede. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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