Parifica del rendiconto regionale con sospensione sul finanziamento ARPA da fondo sanitario (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 147 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale, disciplinato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012 e dagli artt. 39, 40 e 41 r.d. n. 1214/1934, la Sezione regionale di controllo verifica l’esattezza degli importi e il rispetto degli equilibri di bilancio, con l’intervento della Procura regionale e nel contraddittorio con la Regione. La Corte dei conti può sollevare questione di legittimità costituzionale di una legge regionale quando la relativa norma incide sulla determinazione delle poste del rendiconto sottoposto a parifica. Il finanziamento delle funzioni dell’ARPA mediante risorse del Fondo sanitario nazionale, in assenza di distinzione tra prestazioni afferenti ai LEA e attività di natura non sanitaria, contrasta con la necessità di esatta perimetrazione delle poste sanitarie imposta dall’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011. In tal caso la parifica va limitata alle restanti poste e il giudizio sospeso, con rimessione alla Corte costituzionale.

Il Fatto

La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge di rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio 2023 e lo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la parifica. Nel corso dell’istruttoria la Procura regionale ha contestato il finanziamento delle funzioni dell’A.R.P.A. Umbria, pari a euro 14.213.516,19 di cui al capitolo di spesa 2490_S, disposto a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell’art. 16 della l.r. n. 9/1998. La Procura ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma e, in via subordinata, di escludere tale importo dal perimetro sanitario e di negare la parifica.

La Giunta ha dapprima ritirato il disegno di legge, approvandone uno nuovo con un accantonamento cautelativo di pari importo a copertura del rischio. La questione giunge così alla decisione della Sezione, chiamata a stabilire se la posta possa essere parificata o se il giudizio debba essere sospeso.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce natura e funzione del giudizio di parificazione, che si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa e con l’intervento della Procura regionale. La pronuncia precede l’approvazione della legge regionale sul rendiconto e si pone in rapporto di ausiliarietà rispetto al controllo politico dell’Assemblea legislativa, oltre a costituire occasione di verifica della gestione amministrativa.

Sul piano del merito contabile, i raffronti con le leggi di bilancio, con le scritture della ragioneria e con quelle del tesoriere evidenziano il rispetto dei limiti di impegno e pagamento, degli equilibri di bilancio e delle disposizioni di contabilità statali e regionali. Le criticità gestionali sono rinviate alla relazione allegata.

Il nucleo della decisione riguarda il trasferimento all’A.R.P.A. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024, che ha dichiarato illegittima una norma siciliana analoga, perché consentiva la copertura indistinta delle spese dell’Agenzia sul Fondo sanitario regionale. Da quella pronuncia la Sezione desume che l’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 impone una esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite del servizio sanitario, a garanzia dei LEA e per evitare opacità contabili e indebite distrazioni di fondi.

La Sezione ritiene che l’art. 16, comma 1, della l.r. n. 9/1998, nel testo applicabile ratione temporis, presenti i medesimi profili di contrasto con gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., nonostante la successiva modifica della norma ad opera della l.r. n. 12/2024, inidonea a sanare la disciplina vigente nel periodo di riferimento.

Di qui la necessità di sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte costituzionale con separata ordinanza. In accoglimento parziale delle richieste della Procura, la Corte parifica il rendiconto ad eccezione del capitolo 2490 e dei conseguenti effetti, e sospende il giudizio in relazione a tale posta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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