Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione su CCNL 2016-2018 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 430 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in sede amministrativa, intervenuto nelle more del giudizio, dei miglioramenti economici previsti dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, con riliquidazione del trattamento pensionistico e corresponsione degli arretrati e degli interessi, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione del bene giuridico richiesto. Ai fini delle spese, la soccombenza si valuta in senso virtuale, con riferimento alla condotta dell’amministrazione che abbia provveduto solo dopo la diffida e la notifica del ricorso. L’art. 36, secondo comma, del contratto collettivo, nel computare i benefici economici ai fini previdenziali, ne impone il recepimento nei trattamenti pensionistici già liquidati.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione con qualifica di assistente tecnico amministrativo, è in quiescenza dal 1° settembre 2017 ed è titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità. Nel liquidare la prestazione, l’INPS aveva utilizzato le retribuzioni comunicate dall’amministrazione di appartenenza su valori stipendiali ancora ancorati ai precedenti parametri contrattuali.
Dopo la diffida del 22.04.2022 ex art. 153 del d.lgs. n. 174/2016, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione dei miglioramenti del CCNL 2016-2018, secondo l’art. 36, secondo comma, e la condanna dell’INPS alle differenze di rateo, oltre perequazione e interessi. L’INPS si è costituito rappresentando di aver riliquidato la pensione sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione e di aver pagato arretrati e interessi legali sulla rata di settembre 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere; il ricorrente ha aderito, insistendo sulle spese.
La Motivazione della Corte
La questione concerne la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto degli aumenti stipendiali definiti dal CCNL 2016-2018, non considerati nella liquidazione iniziale. Il thema decidendum si concentra quindi sull’incidenza dei benefici contrattuali sui ratei già maturati e sulla decorrenza degli stessi.
La Corte prende atto della documentazione versata in atti e delle comunicazioni delle parti. Il Ministero ha trasmesso all’INPS i dati aggiornati tramite la piattaforma telematica “Nuova Passweb” nel giugno 2025 e ha depositato il fascicolo amministrativo ai sensi dell’art. 155, comma 3, c.g.c. L’INPS ha documentato la riliquidazione e il pagamento di arretrati e interessi legali.
Su queste premesse la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. L’adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, ha realizzato l’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Il trattamento è stato riliquidato con i miglioramenti stipendiali del contratto collettivo e con effetti pensionistici, con corresponsione di arretrati e interessi.
Sul piano delle spese, la Corte applica il criterio della soccombenza virtuale e le pone a carico del solo Ministero dell’Istruzione e del Merito. Risulta infatti che, dopo la diffida del 2022, solo nel giugno 2025 e dopo la notifica del ricorso del maggio 2025 il diritto ai miglioramenti contrattuali è stato riconosciuto e il dato certificato è stato comunicato all’INPS. Le spese sono compensate con l’INPS, mentre nulla è dovuto per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.
Nota della Redazione
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