Esenzione bollo e registro per le ODV solo per atti direttamente strumentali (Cass. civ. Sez. V n. 10207 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali riconosciute alle organizzazioni di volontariato, l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro prevista dall’art. 8, primo comma, legge n. 266/1991 riguarda gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il requisito della connessione non si esaurisce nella sola destinazione dei proventi al sostegno dei costi dell’attività solidaristica, ma esige la diretta funzionalità dell’atto al perseguimento dei fini istituzionali. Ne consegue che i contratti di locazione stipulati dall’ente a condizioni di mercato, in veste di locatore, non godono del regime agevolativo, trattandosi di atti di ordinaria autonomia negoziale e di mera gestione patrimoniale. Le norme di esenzione, derogatorie rispetto al principio di generale contribuzione alla spesa pubblica, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono applicazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Una organizzazione di volontariato con personalità giuridica, storicamente dedita ad attività di carità e assistenza, impugna nove avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposta proporzionale di registro relativa agli anni 2015, 2016 e 2017. Gli avvisi riguardano contratti di locazione di immobili commerciali stipulati dall’ente in qualità di locatrice, a canoni di mercato, nei confronti di soggetti privati.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ritiene legittimi gli avvisi, escludendo che i contratti locativi possano qualificarsi come atti connessi all’attività solidaristica. L’ente ricorre in cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge n. 266/1991.

La Motivazione della Corte

La Corte precisa anzitutto il perimetro della controversia. Non sono in discussione il requisito soggettivo della qualifica di organizzazione di volontariato, né il requisito oggettivo dello svolgimento statutario ed effettivo dell’attività solidaristica. Il nodo centrale attiene al diverso profilo del vincolo di connessione tra l’atto imponibile e il concreto esercizio di tale attività.

La ricorrente sostiene che il requisito della connessione vada inteso, con riguardo ai tributi di bollo e registro, come indiretta strumentalità dei proventi al mantenimento della struttura e al sostegno dei costi dell’attività. La Corte respinge questa lettura. Nella specie, i contratti di locazione commerciale sono stipulati a libere condizioni di mercato e la loro connessione con il volontariato non è diretta e immediata, ma solo indiretta e strumentale.

Il Collegio muove dalla natura esonerativa della norma rispetto al principio di generale contribuzione alla spesa pubblica ex art. 53 Cost., da cui deriva la necessità di una stretta interpretazione. Il trattamento di favore, per trovare legittimazione e compatibilità costituzionale sul piano della capacità contributiva, dell’eguaglianza e della ragionevolezza, deve muovere non dal dato formale della qualità soggettiva dell’ente, ma dalla specifica meritevolezza dell’atto esente. Questa sussiste solo quando l’atto sia direttamente connesso all’attività e immediatamente attuativo di essa.

La Corte avverte che la tesi contraria condurrebbe ad ammettere all’esenzione per connessione tutti indistintamente gli atti dell’organizzazione, con svuotamento della precisazione di legge e appiattimento del beneficio sul solo requisito soggettivo. A sostegno richiama il filone giurisprudenziale maturato in materia di esenzione ICI e IMU, ove si è richiesto l’utilizzo diretto dell’immobile per lo svolgimento dell’attività (Cass. nn. 10483/16, 14912/16, 19773/19), e quello che ha escluso l’equipollenza del requisito oggettivo nella successiva destinazione degli utili (Cass. n. 6795/20, n. 4342/15, n. 14530/10).

Assume rilievo, infine, il principio consolidato in tema di contributo unificato, avallato dalle Sezioni Unite n. 10013/21, secondo cui le agevolazioni tributarie sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono applicazione estensiva o analogica; l’esenzione è giustificabile solo in base a un criterio di meritevolezza dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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