Indebito oggettivo: legittimato passivo solo chi incassa la somma (Cass. civ. Sez. I n. 5446 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’indebito oggettivo disciplinato dall’art. 2033 cod. civ., l’azione restitutoria ha carattere personale e può essere esperita solo tra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta, cioè solo tra le parti del rapporto precedente. Legittimato passivo è dunque il solo accipiens, e non chi abbia tratto un vantaggio indiretto dall’errore altrui. La mera disponibilità giuridica di somme confluite su un conto non integra di per sé uno spostamento patrimoniale in favore della banca capofila. Il giudice di merito, nel qualificare la domanda, non può limitarsi alla qualificazione datane dalla parte, ma deve valutare nel loro complesso i fatti e le ragioni giuridiche addotti; e la qualificazione giuridica dell’azione, quando abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine, è coperta dal giudicato se non impugnata.
Il Fatto
Una banca, incorporante per fusione di altra banca consorziata, chiede la restituzione di una somma corrisposta per errore. Il rapporto tra le parti nasceva da una scrittura costitutiva di un pool per la gestione del servizio di tesoreria di una Regione: presso la banca capofila era aperto il conto unico, mentre l’istituto consorziato gestiva un conto di appoggio.
Nel gennaio 2001 la capofila dispose un pagamento in favore di un consorzio terzo, ma l’importo fu accreditato per errore sul conto di appoggio, risultato poi incapiente, e utilizzato per altri pagamenti. L’istituto consorziato, rilevato l’errore, versò tardivamente la somma al terzo e ne chiese il rimborso alla capofila, succeduta dalla banca convenuta. Respinta la domanda in primo grado e in appello, l’incorporante ricorre in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’azione. Il giudice di primo grado aveva ricondotto la domanda all’art. 2033 cod. civ. e nessuna parte aveva impugnato tale qualificazione in appello, né la ricorrente l’aveva contestata nel ricorso. La Corte ricorda che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica dell’azione quando questa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla. Richiama in proposito Cass. n. 16603 del 2023 e Cass. n. 34026 del 2019.
Su questa base il Collegio ribadisce l’indirizzo consolidato: nell’indebito oggettivo l’azione restitutoria è esperibile solo tra il solvens e chi abbia incassato la somma non dovuta. La legittimazione passiva non può essere attribuita a chi non ha materialmente ricevuto il pagamento, quand’anche ne abbia tratto un qualche vantaggio. Il principio discende dalla formulazione dell’art. 2033 cod. civ., che collega l’obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto e individua nel percettore il solo soggetto passivo. Vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 27421 del 2023, Cass. n. 25170 del 2016 e Cass. n. 7871 del 2011.
La Corte esclude che il contesto imponga una rimeditazione dell’indirizzo: non ricorre l’ipotesi della domanda proposta contro chi abbia conseguito l’incremento patrimoniale senza ricevere il pagamento, poiché l’eventuale vantaggio si è realizzato in capo alla Regione, posta in condizione di utilizzare maggiori somme per i propri pagamenti. La ricorrente non ha provato alcuno spostamento patrimoniale in favore della banca controricorrente, né ha allegato in cosa sarebbe consistito il preteso vantaggio.
Quanto al profilo interpretativo della scrittura consortile, la censura è infondata nella parte in cui il raggruppamento temporaneo di imprese conserva l’autonomia delle associate, e inammissibile nel resto: il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati è riservato al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica, con specificazione dei canoni violati. La critica si risolve in una rivisitazione del merito, contrapponendo una diversa lettura delle clausole a quella plausibile accolta dalla corte territoriale, senza indicare i canoni in concreto disattesi. Il ricorso principale è respinto; l’incidentale condizionato resta assorbito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.