Giudicato interno rilevabile d’ufficio anche in comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II n. 22792 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno, al pari di quello esterno, risponde alla finalità di interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni. Il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti: il giudice non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime e può procedere al rilievo e alla valutazione del giudicato anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Il rilievo del giudicato interno può essere sollecitato anche in comparsa conclusionale quando non implichi l’allegazione di un fatto nuovo, ma unicamente l’esame degli atti processuali. Un capo di sentenza è validamente impugnato solo se l’atto di appello contiene una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione del provvedimento, con espressa e motivata censura miri a incrinarne il fondamento logico-giuridico. Il mancato esame di un documento è deducibile per cassazione solo se offre prova di circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie.

Il Fatto

Un professionista convenne in giudizio una società per ottenere il pagamento del compenso per l’attività di progettazione svolta su un fabbricato polifunzionale. Il Tribunale accolse in parte la domanda, riconoscendo la legittimazione attiva dell’attore e liquidando un importo comprensivo anche del compenso per l’analisi e la progettazione di massima relativa a un lotto confinante.

La Corte d’appello ridusse il credito, ricalcolando il compenso complessivo. Il professionista ricorse in cassazione con ricorso incidentale, deducendo la nullità della sentenza per l’omesso rilievo del giudicato formatosi sulla spettanza della somma relativa al lotto confinante, capo non impugnato dalla società appellante. Quest’ultima propose ricorso principale affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, logicamente preordinato. Il professionista censura la sentenza d’appello per non avere rilevato che la statuizione di primo grado sulla somma riconosciuta per l’attività di analisi e progettazione del lotto confinante non era stata oggetto di impugnazione e era dunque passata in giudicato.

Il principio affermato è quello per cui il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni. Il suo accertamento non è patrimonio esclusivo delle parti: il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime e può procedere al rilievo e alla valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Su questa base, il rilievo del giudicato interno può essere sollecitato anche in comparsa conclusionale, quando non implichi l’allegazione di un fatto nuovo, ma unicamente l’esame degli atti processuali diretto a valutare l’impugnazione di tutti i capi della sentenza. Dall’esame congiunto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello emerge che quest’ultimo non conteneva alcuna contestazione sulla spettanza dell’importo in questione.

Un capo di sentenza, ricorda la Corte, può ritenersi validamente impugnato soltanto se l’atto di appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura miri a incrinarne il fondamento logico-giuridico. La Corte d’appello, invece, non aveva rilevato il giudicato formatosi su quella somma, liquidando un importo complessivo che la inglobava senza scorporarla.

Il ricorso incidentale è pertanto accolto e, nei limiti dell’accoglimento, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. I primi tre motivi del ricorso principale sono respinti: il mancato esame di un documento è deducibile solo se decisivo, e il travisamento del fatto probatorio non ricorre quando si contesti la valutazione della prova. Il quarto motivo, sulle spese, resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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